Cassazione Civile, Ordinanza n. 29124/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005, con riprese per omessa fatturazione, costi, violazioni minori IVA e contestazioni sulle rimanenze. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello principale della società e respinto quello incidentale dell'Ufficio, annullando integralmente l'atto impositivo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: (1) violazione del TUIR per avere la CTR ritenuto non tassabili i campioni omaggio inviati a clienti esteri, che secondo l'Ufficio dovevano essere valorizzati al valore normale; (2) omesso esame/violazione dell'art. 2697 c.c. e del TUIR in tema di deducibilità dei costi per lavoro interinale, sostenendo che non fosse corretta l'imputazione al 2005 di una fattura riferita a prestazioni del 2004; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla ripresa sulle rimanenze; (4) violazione dell'art. 108, comma 2, TUIR, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto deducibile il valore dei campioni omaggio come spesa di rappresentanza; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia su ulteriori riprese. La società contribuente non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo, rigettato il primo, il secondo e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto ai campioni omaggio, la Corte ha affermato che la cessione gratuita a fini promozionali, se rientrante nell'attività d'impresa, non genera ricavo tassabile; tuttavia il relativo costo, essendo spesa volta a incrementare le vendite, va qualificato come spesa di pubblicità e non è deducibile. Sul costo del lavoro interinale, la CTR è stata ritenuta conforme al principio di competenza, poiché la deduzione può avvenire nell'esercizio in cui il costo diviene certo o determinabile in modo oggettivo. Sulle rimanenze, invece, la motivazione della CTR è stata giudicata solo apparente, perché non spiegava le ragioni del rigetto della ripresa dell'Ufficio. La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva comunque considerato, sia pure sinteticamente, le ulteriori riprese.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato insieme alle altre norme TUIR per la questione della valorizzazione dei campioni ceduti.
art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le cessioni gratuite costituiscono ricavo solo se estranee all'esercizio dell'impresa; l'invio di campioni promozionali nell'attività imprenditoriale non è tassabile come ricavo.
art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le spese per campioni omaggio destinati a promuovere le vendite sono spese di pubblicità e non spese di rappresentanza deducibili nei limiti di legge.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I costi per prestazioni di servizi sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, salvo che l'esistenza o l'ammontare divengano certi o oggettivamente determinabili solo in un esercizio successivo.
art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di determinazione del reddito e valorizzazione dei campioni.
art. 2697 c.c.
Invocato dall'Ufficio per sostenere che la contribuente non avrebbe assolto l'onere della prova sulla deducibilità dei costi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base delle censure di nullità per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente più la revisione dell'insufficienza motivazionale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la CTR aveva comunque considerato le ulteriori riprese.
Massime di principio
- I campioni di merce inviati gratuitamente a fini promozionali, se inseriti nell'esercizio dell'impresa, non costituiscono ricavi tassabili solo perché gratuiti; ai fini dell'art. 85 TUIR è decisivo il loro nesso con l'attività imprenditoriale.
- Le spese sostenute per campioni omaggio funzionali a incrementare le vendite integrano, di regola, spese di pubblicità e non di rappresentanza; la loro deducibilità va quindi verificata secondo il regime fiscale delle spese pubblicitarie, non di quelle di rappresentanza.
- Per le prestazioni di servizi, il principio di competenza impone l'imputazione al periodo in cui la prestazione è ultimata; lo spostamento a un esercizio successivo è ammissibile solo se, nell'esercizio di competenza, l'esistenza o l'ammontare del costo non siano ancora oggettivamente determinabili.
- In sede di legittimità, la motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione e non può essere integrata con congetture dell'interprete.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione, anche sinteticamente, le ulteriori riprese fiscali, manifestando un tacito rigetto o accoglimento della domanda.
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