Sentenza del 28/10/2015 n. 21981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la sentenza della CTR Lombardia, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per indeterminatezza del petitum, cioè per l'impossibilità di individuare con certezza le cartelle e gli atti impugnati. Con il primo motivo sosteneva la nullità o inesistenza delle notificazioni per la mancanza degli originali degli atti. Con il secondo lamentava che il giudice avesse ignorato la documentazione prodotta dal resistente, sostenendo che le relate di notifica avrebbero comunque consentito di individuare il petitum e sanato l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili perché i quesiti di diritto, richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. ratione temporis, non contenevano una sintetica esposizione dei fatti, l'indicazione della regola applicata dal giudice di merito e quella della diversa regola che la ricorrente riteneva corretta. I quesiti chiedevano invece una valutazione diretta del caso concreto, senza formulare un principio di diritto generale e senza identificare adeguatamente l'oggetto della controversia e le norme rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro, di cui 200 euro per spese, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della notificazione e nullità del provvedimento impugnato
La norma è stata invocata dalla ricorrente per denunciare vizi processuali, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché i motivi erano inammissibili per la formulazione inadeguata dei quesiti.
Artt. 149 e seguenti c.p.c.
notificazione per violazione degli artt. 149 e segg. c.p.c.
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla validità della notificazione delle cartelle e alla presunta mancanza degli atti originali; la Corte non ha deciso la questione sostanziale, arrestando il giudizio per l'inammissibilità del motivo.
Art. 366-bis c.p.c.
l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto
Il quesito deve collegare il caso concreto a un principio giuridico generale e deve indicare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e quella che il ricorrente ritiene corretta. Un quesito meramente interrogativo o riferito soltanto alla specifica controversia non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente un errore del giudice di merito: il motivo deve individuare con precisione la violazione denunciata e, quando richiesto dalla disciplina applicabile, formulare un quesito di diritto completo e astrattamente utilizzabile anche in casi analoghi.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a ricostruire autonomamente il caso concreto o a scegliere tra diverse questioni non adeguatamente individuate dal ricorrente; il ricorso deve indicare chiaramente gli atti impugnati, i fatti rilevanti, le norme applicate e la soluzione giuridica alternativa.
- Anche una possibile contestazione sostanziale della notifica o della documentazione prodotta può non essere esaminata se il ricorso è processualmente inammissibile. La corretta tecnica di impugnazione è quindi condizione preliminare per ottenere una decisione sul merito.
- Quando si impugnano cartelle o altri atti tributari, il ricorso introduttivo deve identificare in modo determinato gli atti contestati e le domande formulate; l'indeterminatezza del petitum può comportare l'inammissibilità della controversia.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la soccombenza processuale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
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