Cassazione Penale, Sentenza n. 3061/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di continuazione: si deduce che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente calcolato plurimi aumenti per i reati oggetto della sentenza sub 2) già unificati in continuazione in sede di cognizione (sarebbe spettato un unico aumento), e che gli aumenti determinati sono di gran lunga superiori a quelli fissati nella sentenza sub 1) per reati omologhi, senza adeguata motivazione.
La decisione
Accoglimento parziale del ricorso. La Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della continuazione estesa ai reati della sentenza sub 2) e lo "scioglimento" del cumulo giuridico parziale ivi esistente (per cui ciascun reato satellite va autonomamente valutato), ma ha censurato la mancata e insufficiente motivazione circa il quantum degli aumenti per i reati della sentenza sub 2), e la loro manifesta sproporzione rispetto agli aumenti fissati per reati omologhi nella sentenza sub 1). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo giudizio sulla quantificazione degli aumenti di continuazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato come limite da rispettare nella determinazione del cumulo delle pene e per verificare la proporzione tra le pene complessive; impone che non si operi un cumulo materiale surrettizio e che gli aumenti siano compatibili con i limiti di legge.
Sez. Unite n. 7930/1995 (Rv. 201549)
in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piu' grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena e' correlato all'entita' degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)
Principio richiamato dalla Corte: gli aumenti vanno calcolati e motivati separatamente per ciascun reato satellite; maggiore e' l'aumento, maggiore deve essere la motivazione per dimostrarne la proporzionalita' rispetto agli altri illeciti e il rispetto dei limiti di cui all'art. 81 c.p.
Sez. Unite n. 47127/2021 (Rv. 282269)
Conferma dei principi sulle modalita' di calcolo e motivazione degli aumenti di continuazione e sulla necessita' di evitarne la duplicazione indebita o la sproporzione rispetto a quanto gia' valutato in sede di cognizione.
Massime di principio
- Quando si giudica la continuazione tra reati disposti in piu' sentenze, il giudice dell'esecuzione deve prima individuare il reato piu' grave e poi applicare aumenti per ciascun reato satellite, anche se in sede di cognizione era stato statuato un cumulo parziale: il cumulo interno va "sciolto" per calcolare gli aumenti singolarmente.
- Gli aumenti di continuazione devono essere motivati distintamente per ciascun reato satellite; l'entita' e la qualita' della motivazione devono essere proporzionate all'entita' dell'aumento per permettere la verifica del rispetto dell'art. 81 c.p.
- Non e' ammesso applicare plurimi aumenti in modo surrettizio o duplicare aumenti gia' definiti in sede di cognizione senza adeguata giustificazione: se l'aumento risultante e' manifestamente sproporzionato rispetto a quelli fissati per fatti omologhi, la decisione puo' essere annullata e rinviata per nuovo calcolo.
- Per il difensore: censurare la mancata o insufficiente motivazione degli aumenti, e confrontare gli aumenti applicati con quelli fissati in precedenti sentenze per reati omologhi, è una linea efficace per ottenere la riforma parziale dell'ordinanza esecutiva.
- Per il giudice dell'esecuzione: se si confermano aumenti molto piu' elevati rispetto a quelli gia' adottati in sede di cognizione, e' necessario spiegare le ragioni oggettive della differenza (es. maggiore gravita', modalita' degli episodi, pericolosita' personale) per non incorrere in annullamento.
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