Ordinanza n. 455/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 13 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte dell’appellante e non ha esaminato il merito dell’appello cautelare, né la sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per giusti motivi.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, n. 13 del 2026, di rigetto della domanda cautelare proposta nell’ambito di una procedura di affidamento identificata dal CIG B68E759D88
Esito
La controversia
L’operatore economico ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il testo non espone i motivi specifici dell’appello né l’oggetto sostanziale degli atti contestati nella procedura di affidamento. Prima della camera di consiglio, l’appellante ha depositato rinuncia alla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR; il giudizio cautelare non è stato tuttavia deciso nel merito per effetto della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare depositata dall’appellante e presa espressamente in carico dal giudice comporta la definizione della fase cautelare senza esame dei presupposti della tutela interinale, cioè fumus boni iuris e periculum in mora.
- In caso di rinuncia alla domanda cautelare in appello, il giudice dà atto della rinuncia e può compensare le spese della fase cautelare quando ricorrano giusti motivi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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