Sentenza n. 884/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Vicenza al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivato da un episodio di guida in stato di ebbrezza che aveva dato luogo a un procedimento penale ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), del Codice della strada, conclusosi con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 t.u.l.p.s., il falso presupposto di fatto e di diritto, il travisamento, il difetto di istruttoria e la sproporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato la valutazione medica, il carattere isolato e lieve dell’episodio e l’assenza di condanna, né avrebbe formulato una valutazione attuale e complessiva della sua affidabilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, il travisamento, l’erronea valutazione dei fatti, il difetto di motivazione e l’illogicità, lamentando l’omessa o insufficiente valutazione delle memorie e dei documenti presentati nel procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ribadito che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi, trattandosi di un’autorizzazione eccezionale rispetto al generale divieto di detenzione, e che il relativo potere ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria. L’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, secondo un criterio probabilistico di verosimiglianza, senza necessità del grado di certezza richiesto nel processo penale. Nel caso concreto, anche un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza è stato ritenuto idoneo a costituire un indice significativo di carenza di autocontrollo e senso di responsabilità, rilevante per l’uso sicuro delle armi. Non è stata ritenuta decisiva l’assenza di abuso abituale di alcol, poiché la valutazione amministrativa riguarda la complessiva affidabilità e non soltanto l’idoneità psico-fisica. La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non impedisce all’Amministrazione di valorizzare il fatto storico ai fini del giudizio preventivo, non essendo necessaria una responsabilità penale accertata. È stata inoltre esclusa la violazione delle garanzie partecipative e dell’obbligo di motivazione, poiché il provvedimento dava conto delle osservazioni del ricorrente e delle ragioni della loro mancata condivisione. Le spese sono state compensate. Il TAR ha precisato che il ricorrente potrà ripresentare l’istanza decorso un congruo lasso di tempo dalle condotte contestate.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (t.u.l.p.s.)
Le disposizioni disciplinano i presupposti per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza relative alle armi; il loro esercizio consente una valutazione preventiva e discrezionale dell’affidabilità del richiedente.
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La contestazione della guida in stato di ebbrezza costituisce il fatto storico posto a fondamento della valutazione amministrativa di affidabilità.
art. 131-bis c.p.
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non impedisce all’Amministrazione di considerare il fatto storico ai fini del giudizio prognostico preventivo sull’affidabilità.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto, poiché il provvedimento esplicitava le ragioni della valutazione negativa e della mancata condivisione delle osservazioni del privato.
art. 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative sono state ritenute rispettate, avendo l’Amministrazione esaminato le osservazioni e i documenti presentati nel procedimento.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un’autorizzazione eccezionale rispetto al generale divieto di detenzione; il rilascio o il rinnovo presuppone l’assenza di elementi anche solo potenzialmente indicativi di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Il potere dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e consente un giudizio prognostico ampiamente discrezionale sull’affidabilità del richiedente.
- Anche un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza può costituire un indice significativo di carenza di autocontrollo e senso di responsabilità, idoneo a giustificare il diniego del rinnovo di una licenza di porto d’armi.
- La valutazione amministrativa sull’affidabilità ai fini del porto d’armi non richiede l’accertamento di una responsabilità penale definitiva: l’Amministrazione può valorizzare il fatto storico anche quando il procedimento penale si sia concluso con una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- La valutazione di affidabilità ai fini del porto d’armi non si esaurisce nell’accertamento dell’idoneità psico-fisica o dell’assenza di abuso abituale di sostanze alcoliche, ma riguarda complessivamente il rischio di uso improprio o negligente dell’arma.
- Il contraddittorio procedimentale e l’obbligo di motivazione sono rispettati quando l’Amministrazione esamina le osservazioni del privato e indica nel provvedimento le ragioni per cui non le ritiene idonee a superare gli elementi prognostici negativi.
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