Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 553 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartella di pagamento Tarsu - Inesistenza di efficacia probatoria delle copie rese conformi dalla Serit - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento non fosse validamente provata perché prodotta in copia, asserendo l'inesistenza di efficacia probatoria delle copie rese conformi dalla Serit. La contestazione della conformità, tuttavia, non può essere formulata in modo generico o mediante clausole di stile: deve indicare chiaramente quale documento viene contestato e quali specifici elementi si assumono difformi dall'originale.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta inefficace perché generica e non circostanziata. È stata riconosciuta la validità delle copie asseverate dal concessionario, in quanto l'art. 5, comma 5, del D.L. n. 669/1996 consente al concessionario della riscossione di asseverare certificati, visure, atti e documenti amministrativi rilasciati tramite sistemi informatici o telematici. La pretesa fondata sulla sola asserita inefficacia probatoria delle copie non è quindi stata accolta.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 5, D.L. n. 669/1996

    Consente al concessionario, ai fini della procedura di riscossione, di asseverare "i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi".

    La norma attribuisce al concessionario della riscossione il potere di asseverare copie di atti e documenti amministrativi ricevuti tramite sistemi informatici o telematici, rendendole utilizzabili nella procedura di riscossione.

Massime di principio

  • La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere specifica, chiara e circostanziata: non è sufficiente negare genericamente il valore probatorio del documento.
  • Chi contesta una copia deve identificare esattamente il documento impugnato e indicare quali parti, dati o caratteristiche differirebbero dall'originale.
  • Le copie asseverate dal concessionario della riscossione possono avere efficacia probatoria quando rientrano nell'ambito previsto dalla normativa, anche se l'atto è stato formato o trasmesso tramite sistemi informatici o telematici.
  • La mera produzione in copia di una cartella o di un documento amministrativo non determina, di per sé, l'invalidità della riscossione.
  • In controversie analoghe, è opportuno verificare concretamente l'abilitazione del soggetto che ha attestato la conformità, la riconducibilità della copia all'atto amministrativo e l'eventuale presenza di difformità specifiche, anziché formulare una contestazione generica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.