Sentenza del 29/04/2015 n. 8673 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella relativa a imposta di registro e IVA per il 1996, sostenendo, tra l'altro, che l'invito al pagamento dovesse necessariamente precedere l'iscrizione a ruolo, che fosse intervenuto un condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, che il ruolo fosse privo di indicazioni e motivazione sufficienti, che la notifica fosse decaduta e che le sanzioni fossero prescritte. In Cassazione ha proposto otto motivi, denunciando violazioni di norme tributarie e l'omessa pronuncia della CTR su alcune eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo e l'ottavo motivo, relativi alla pretesa cessazione della materia del contendere per condono, e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi. Ha ritenuto che il condono non fosse perfezionato, poiché il solo versamento non era sufficiente e mancava il riscontro positivo dell'Amministrazione, la quale aveva inoltre comunicato che non risultava presentata un'istanza valida e che l'importo versato non corrispondeva a quello contestato. Gli ulteriori motivi erano carenti dei requisiti formali allora previsti dall'art. 366-bis c.p.c. e non indicavano specificamente dove le eccezioni fossero state riproposte in appello, con conseguente possibile rinuncia ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La sentenza favorevole all'Ufficio è quindi rimasta ferma. La società è stata condannata al rimborso delle spese, liquidate in Euro 1.150,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo (...) L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso.
La CTR ha ritenuto applicabile la disciplina dell'IVA non versata risultante dalla dichiarazione annuale e ha accolto l'appello dell'Ufficio. Il motivo della contribuente è stato dichiarato inammissibile anche perché non pertinente alla ratio decidendi.
L. n. 289 del 2002, art. 12
Perché una definizione agevolata produca la cessazione della materia del contendere non basta il semplice versamento: occorre un riscontro positivo dell'Amministrazione sulla conformità del pagamento ai presupposti e agli importi previsti dalla legge.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52
Richiamato dalla contribuente in relazione all'appello dell'Ufficio, ma senza accoglimento della censura.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie ed è stato richiamato per diversi motivi, dichiarati inammissibili o infondati.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 5-ter, convertito nella L. n. 248 del 2006
Non è espressamente citato nel testo fornito; pertanto non viene considerato ai fini della decisione.
Art. 346 c.p.c.
Le eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono rinunciate.
Art. 366-bis c.p.c.
All'epoca applicabile, richiedeva la formulazione di quesiti di diritto pertinenti e adeguati. La carenza di tale requisito ha determinato l'inammissibilità di vari motivi.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla contribuente; le censure non hanno superato i requisiti di ammissibilità o non sono risultate fondate.
Massime di principio
- In materia tributaria, per sostenere che un condono o una definizione agevolata abbia estinto il giudizio non è sufficiente allegare un pagamento: occorre dimostrare la presentazione valida dell'istanza, la corrispondenza dell'importo versato e, di regola, il riscontro positivo dell'Amministrazione.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata; un motivo riferito a una diversa ratio decidendi è inammissibile.
- Le eccezioni sollevate in primo grado devono essere riproposte in modo preciso nel giudizio di appello, indicando l'atto processuale in cui sono state reiterate. Il semplice richiamo al ricorso introduttivo può non essere sufficiente.
- È essenziale rispettare i requisiti formali e il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportando gli elementi necessari affinché la Corte possa verificare direttamente la censura.
- Quando l'imposta IVA non versata risulta dalla dichiarazione annuale, l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo secondo la disciplina specifica dell'art. 60 del D.P.R. n. 633 del 1972; la necessità e il contenuto degli atti preliminari vanno valutati in base alla fattispecie normativa applicabile.
- La mancata pronuncia del giudice su un'eccezione non comporta automaticamente la cassazione della sentenza: la parte deve dimostrare di averla ritualmente proposta e, se necessario, riproposta nel grado successivo.
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