L.R. Toscana 45/2016
Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana aggiorna, dal 1° gennaio 2017, le aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica e per i conferimenti di alcuni rifiuti urbani, assimilati e speciali, modificando le l.r. 60/1996 e 25/1998. Prevede maggiori entrate stimate in 5 milioni annui dal 2017. La legge entra in vigore con la pubblicazione, ma le nuove misure si applicano dal 1° gennaio 2017.
Tributo speciale regionale per discarica e incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
Tributo speciale regionale per il deposito in discarica e per specifiche tipologie di rifiuti
La legge regionale della Toscana interviene sulla disciplina del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti e per i rifiuti conferiti da determinati impianti di trattamento. L’obiettivo è aggiornare le aliquote applicabili e coordinare la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.
Ambito di applicazione e decorrenza
Le modifiche riguardano la normativa toscana sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2017; la legge entra invece in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Nuove misure del tributo per il deposito in discarica
Viene ridefinito l’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica, con una distinzione per tipologia di rifiuto:
- euro 4,33/tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili in discarica per rifiuti inerti;
- euro 7,33/tonnellata per alcuni rifiuti speciali non pericolosi, in particolare quelli derivanti da:
- prospezione, estrazione da miniera o cava e trattamento fisico o chimico dei minerali (CER 01, con esclusione dei rifiuti non altrimenti compresi);
- operazioni di costruzione e demolizione (CER 17);
- processi termici (CER 10), come individuati nell’allegato A della legge;
- lavorazione idrometallurgica del rame (CER 11 02 06), diversi da quelli della voce 11 02 05;
- misura prevista dalla l.r. 25/1998 per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
- euro 15,00/tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli sopra indicati;
- misura prevista dalla l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;
- euro 15,00/tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi;
- euro 25,82/tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli precedenti.
Rifiuti urbani ed assimilati
Per i rifiuti urbani e assimilati agli urbani, l’aliquota del tributo è aggiornata a euro 25,82 per tonnellata con decorrenza 1° gennaio 2017.
Rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati
Per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, la norma sostituisce il precedente importo fisso con una aliquota di euro 21,00 per tonnellata. Viene inoltre abrogato il comma 3 dell’articolo 30 quater della l.r. 25/1998.
Effetti finanziari
Dal 2017 le maggiori entrate derivanti dall’attuazione della legge sono stimate in euro 5.000.000 annui e sono imputate agli stanziamenti relativi a imposte, tasse e proventi assimilati del bilancio di previsione 2016-2018 e successivi.
Valutazione di attualità
La legge disciplina aliquote e decorrenze dal 1° gennaio 2017; pertanto, pur restando parte del quadro normativo regionale, il suo contenuto è oggi rilevante come disciplina vigente/di consolidamento delle aliquote applicabili, non come misura temporanea conclusa.
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