Cassazione Civile, Ordinanza n. 13468/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF e altri tributi relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Ufficio ha rideterminato il reddito della contribuente in base agli studi di settore, ritenendo incongrua e antieconomica la gestione dell’attività. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR della Sicilia aveva confermato il rigetto, valorizzando le gravi e reiterate anomalie di redditività, i margini di ricarico molto modesti, le perdite difficilmente compatibili con il costo del personale e ritenendo non decisive le giustificazioni della contribuente sulla crisi del settore ceramico e sull’isolamento del comune conseguente al completamento dell’autostrada Messina-Palermo. In cassazione la contribuente ha proposto otto motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e per mancata considerazione delle difese e dell’eccezione di nullità dell’avviso; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso per difetto di motivazione; 3) violazione della disciplina sugli studi di settore e delle norme sull’accertamento induttivo, sostenendo che l’Ufficio non aveva adeguatamente motivato il superamento delle giustificazioni rese nel contraddittorio preventivo e che la crisi economica del settore e del territorio spiegava lo scostamento; 4) omessa pronuncia sulla nullità dell’avviso per la parte IVA e per asserita incompatibilità con la normativa comunitaria; 5) violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per mancato deposito dello studio di settore; 6) omesso esame di un fatto decisivo, sempre riguardante le giustificazioni economiche dello scostamento; 7) violazione delle norme che richiedono le gravi incongruenze per l’utilizzo degli studi di settore, assumendo che esse mancassero; 8) violazione delle norme sulle spese di lite per la compensazione operata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza e all’omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e aveva esaminato la questione della motivazione dell’avviso. Ha ritenuto infondati anche i motivi sostanziali sugli studi di settore: ha richiamato il principio secondo cui l’accertamento standardizzato è fondato su presunzioni semplici che acquistano gravità, precisione e concordanza solo all’esito del contraddittorio, nel quale il contribuente può offrire prova contraria; ha però rilevato che, nel caso concreto, l’Ufficio aveva considerato le deduzioni difensive e aveva anche valorizzato ulteriori elementi di antieconomicità e anomalie reiterate, non spiegate da giustificazioni generiche. Ha ritenuto infondate le doglianze sull’IVA, richiamando l’orientamento interno e unionale che ammette il metodo induttivo basato sugli studi di settore purché sia garantito il diritto di difesa. Ha escluso l’applicabilità della nuova disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per ragioni temporali e, comunque, ha affermato che non era necessario il deposito dello studio ministeriale in giudizio. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché diretto, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha infine ritenuto corretta la compensazione delle spese disposta in appello. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza d’appello deve contenere una motivazione sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione; non è nulla se, pur succinta, consente di comprendere il ragionamento decisorio.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulta comunque decisa, anche implicitamente, dalla motivazione resa dal giudice di merito.
d.l. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
L’accertamento mediante studi di settore richiede una verifica in concreto delle gravi incongruenze e non si esaurisce nello scostamento quantitativo rispetto agli standards.
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
L’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo in presenza di elementi gravi e significativi che rendano inattendibile la dichiarazione.
d.P.R. n. 600/1973, art. 42
L’atto impositivo deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
d.P.R. n. 633/1972, art. 54
In materia IVA è ammesso l’accertamento induttivo fondato su studi di settore, se rispettati i diritti di difesa del contribuente.
artt. 2729 e 2697 c.c.
Gli studi di settore operano come presunzioni semplici; il contribuente può vincerle con prova contraria, gravando su di lui l’onere di allegare e dimostrare le circostanze giustificative dello scostamento.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
La norma, di natura sostanziale secondo la Corte, si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una rivalutazione delle prove o una censura di insufficienza motivazionale.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è legittima se sorretta da adeguata motivazione e rientra nei poteri del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparentemente mancante quando, pur sintetica, rende comunque intelligibile la ratio decidendi e consente di comprendere perché le difese siano state disattese.
- Nell’accertamento fondato sugli studi di settore, lo scostamento rispetto agli standards non basta da solo: l’Ufficio deve attivare il contraddittorio e, all’esito, motivare tenendo conto delle osservazioni del contribuente e delle ragioni dell’applicabilità concreta dello standard.
- Nel contraddittorio sugli studi di settore il contribuente ha l’onere di allegare e provare circostanze specifiche idonee a giustificare la propria posizione reddituale; deduzioni generiche sulla crisi del settore o del territorio non sono di regola sufficienti se non supportate da elementi concreti.
- La pretesa fiscale può essere sostenuta non solo dallo scostamento statistico, ma anche da ulteriori indici di antieconomicità e di incongruenza della gestione, valutati caso per caso alla luce della situazione economica complessiva del contribuente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo di denunciare la mancata considerazione di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- In materia di IVA, l’utilizzo di metodi standardizzati o induttivi basati su studi di settore è compatibile con il diritto unionale se il contribuente resta in condizione di contestare efficacemente i dati e di offrire prova contraria nel corso dell’intero procedimento.
- La nuova disciplina probatoria tributaria introdotta dall’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non opera retroattivamente sui giudizi già pendenti o introdotti prima della sua entrata in vigore.
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