Cassazione Penale, Sentenza n. 11574/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del 01/02/2022 del Tribunale di Torre Annunziata che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ingiunzione è stata illegittimamente estesa a opere non oggetto di contestazione nel processo penale (opere autonome e indipendenti rispetto a quelle per le quali era intervenuta condanna). Con motivi aggiunti la ricorrente ha altresì dedotto che uno dei fabbricati ingiunti è antecedente al 1945 e pertanto soggetto a particolare tutela ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle NTA del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, richiedendo quindi diversa valutazione rispetto all'obbligo demolitorio.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto al di fuori dei casi consentiti in questa fase di giudizio. Il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'ordine di demolizione concerne l'edificio nel suo complesso, comprese aggiunte o superfetazioni realizzate successivamente, e ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato il travisamento della prova né allegato gli atti che avrebbe voluto siano considerati erroneamente dal giudice (violazione dell'obbligo di autosufficienza del ricorso). Per queste ragioni il sindacato di legittimità non ha potuto entrare nel merito rivedendo la valutazione di fatto del giudice di merito. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
L'ordine di demolizione si applica all'edificio nel suo complesso, comprendendo le opere accessorie e le superfetazioni anche se realizzate successivamente all'esercizio dell'azione penale o alla condanna; l'obbligo demolitorio è inteso come restitutio in integrum dello stato dei luoghi
NTA del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (D.M. 04.07.2002)
La ricorrente ha invocato la tutela storica prevista dalla norma per un fabbricato antecedente al 1945, ma il motivo è stato ritenuto aggiunto e non esaminabile in cassazione per inammissibilità del ricorso; la Corte non si è pronunciata sul merito della tutela paesaggistica dato il difetto di ammissibilità
Codice di procedura penale
La ricorrente era tenuta ad allegare gli atti dai quali deduce il travisamento della prova; senza tali allegazioni il motivo relativo al presunto travisamento non è fondato
Codice di procedura penale
In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e per ragioni imputabili alla parte, la Corte può condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata fissata in € 3.000,00
Massime di principio
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 riguarda l'intero manufatto, incluse opere accessorie e superfetazioni realizzate successivamente: chi impugna non può limitarsi a sostenere che alcune parti non erano oggetto di condanna senza dimostrare concretamente l'autonomia delle opere
- In Cassazione i motivi che implichino rivalutazione del fatto richiedono l'allegazione degli atti dai quali si deduce l'errore (principio di autosufficienza del ricorso); la mancata produzione di tali atti rende il motivo inammissibile
- I ricorsi devono essere proposti nei limiti e nei casi consentiti dalla legge processuale: nuovi motivi fattuali non sollevati in sede di merito o aggiunti tardivamente possono essere non esaminati per inammissibilità
- La Corte di cassazione verifica la logicità e l'apparato argomentativo della decisione impugnata ma non è sede per una nuova valutazione di merito o per riqualificare le valutazioni probatorie del giudice di merito
- Le questioni relative a vincoli paesaggistici o alla tutela di edifici storici vanno tempestivamente dedotte e adeguatamente documentate nel grado di merito; sollevare tali questioni per la prima volta in cassazione e senza adeguata istruttoria o documentazione espone al rischio di non ottenere un esame nel merito
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