Sentenza n. 565/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: a) della delibera della Giunta della Regione Campania n. 651 del 16/2023 e relativi allegati; b) della delibera della Giunta della Regione Campania n. 652/2023 e relativi allegati; c) ove occorra, della delibera della Giunta della Regione Campania n. 556/2023 e relativi allegati; d) di tutti gli atti menzionati nei provvedimenti impugnati e di quelli fatti oggetto di censura nei motivi di ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere della Giunta della Regione Campania nn. 651 e 652 del 2023 e, ove occorra, delibera n. 556 del 2023, con relativi allegati
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato le delibere regionali e gli atti connessi, deducendo contestazioni il cui contenuto specifico non è riportato nel testo disponibile. Nel corso del giudizio la Regione ha adottato la D.G.R. n. 405/2024, modificando gli atti impugnati e recependo le contestazioni della ricorrente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, con condanna alle spese sulla base dell'accoglimento virtuale del ricorso. È stata inoltre sollevata un'eccezione di inammissibilità fondata sulla sottoscrizione della cosiddetta clausola di salvaguardia, nonché è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'ASL.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la Regione, attraverso la D.G.R. n. 405/2024, ha modificato gli atti impugnati in senso satisfattivo rispetto alle contestazioni della ricorrente. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità relativa alla clausola di salvaguardia, ritenendo che la modifica degli atti comportasse l'accoglimento delle contestazioni e la rinuncia implicita della Regione ad avvalersi della clausola. Ha invece accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASL, poiché nessun atto dell'azienda sanitaria era stato impugnato. Le spese sono state poste a carico della Regione secondo il criterio della soccombenza virtuale, sulla base di una sommaria valutazione dell'esito che il giudizio avrebbe avuto nel merito; sono state compensate nei rapporti tra la ricorrente e l'ASL.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l'amministrazione adotta atti idonei a soddisfare integralmente la pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio.
Massime di principio
- La modifica, nel corso del giudizio, degli atti impugnati da parte dell'amministrazione in senso conforme alle contestazioni del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente l'interesse sostanziale azionato.
- L'adozione di un successivo atto amministrativo satisfattivo può integrare un implicito abbandono, da parte dell'amministrazione, dell'intenzione di avvalersi di una clausola di salvaguardia contenuta negli atti originariamente impugnati, ove la modifica recepisca le contestazioni del ricorrente.
- L'amministrazione priva di legittimazione passiva deve essere estromessa quando il ricorso non impugna alcun atto da essa adottato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una sommaria delibazione dell'esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse proseguito.
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