Cassazione Penale, Sentenza n. 19142/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. di Velletri che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere, usura, estorsione ed esercizio abusivo di attività creditizia. Due motivi principali: 1) per la sola Gianna Brunetti, violazione di legge processuale per omissione della declaratoria della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare a causa del mancato rispetto del termine quinquennale/quinquennale? (art. 294, comma 1 c.p.p.) relativo all'interrogatorio: si lamenta che l'interrogatorio del 28/12/2022 sarebbe tardivo rispetto al presunto impedimento del 22/12/2022 per positività al Covid, mentre era stato tenuto un colloquio da remoto il giorno successivo; 2) per entrambi, vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, considerato l'intervallo di oltre dieci mesi dall'ultimo fatto (febbraio 2022) e la mancanza di comportamenti recenti riconducibili agli indagati, nonché la chiusura delle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi non consentiti o manifestamente infondati. Sul primo motivo (Brunetti) la Corte ha ritenuto che la questione dell'eventuale sopravvenuta inefficacia della misura (invalidità o tardività dell'interrogatorio) non possa essere dedotta nel procedimento di riesame, atteso che tale procedimento è finalizzato a verificare i presupposti dell'adozione della misura e non la sua persistenza; eventuali vizi relativi alla persistenza della misura devono essere dedotti con l'ordinanza prevista dall'art. 306 c.p.p. e impugnati ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Quanto al vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che aveva riscontrato spregiudicatezza, aggressività e professionalità nella gestione di un'attività illecita protratta da anni (dal 2013) con minacce e gravi condotte verso debitori, con conseguente valutazione prognostica del rischio di reiterazione. Per questi motivi l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno la somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 294 c.p.p.
La norma disciplina l'interrogatorio dell'indagato; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla tardività o invalidità dell'interrogatorio concernono la persistenza della misura e non possono essere dedotte in sede di riesame del provvedimento cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione; la Corte ha confermato che l'attualità del pericolo si valuta prognosticamente in base alla gravità, modalità, personalità e contesto, non richiedendo la prova di opportunità immediate di ricaduta.
art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.
Individua l'esigenza cautelare connessa al pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura su questa esigenza una volta accertata la sussistenza della lett. c).
art. 306 c.p.p.
Regola l'ordinanza che dichiara l'estinzione della misura: la Corte ha richiamato che i vizi di inefficacia sopravvenuta della misura devono essere trattati con tale procedimento, non nel riesame.
art. 310 c.p.p.
Prevede l'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 306: la Corte ha ricordato che la declaratoria di estinzione della misura è impugnabile con appello ai sensi di questa norma.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammende per impugnazioni infondate o inadmissibili; la Corte ha inflitto ai ricorrenti la condanna alle spese e un'ammenda di euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame non è ammissibile dedurre vizi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare (es. tardività/invalidità di un interrogatorio successivo): tali questioni attengono alla persistenza della misura e devono essere sollevate con l'ordinanza ai sensi dell'art. 306 c.p.p., e impugnate tramite appello ex art. 310 c.p.p.
- La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) è prognostica: non è necessario dimostrare opportunità immediate di reiterazione, bastano indici concreti desunti dalla gravità, dalle modalità della condotta, dalla personalità degli indagati e dal contesto.
- Le censure generiche, cumulative o prive di specificità sulla motivazione sono inammissibili: i motivi devono essere specifici e non limitarsi a contestazioni indifferenziate di mancanza, contraddittorietà o illogicità.
- Se un ricorso in Cassazione è ritenuto inammissibile per motivi non consentiti o manifestamente infondati, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e irrogare ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preventivamente l'ammissibilità formale delle doglianze.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare per presunta assenza di attualità del pericolo, è opportuno fornire elementi nuovi e concreti che mostrino il venir meno delle condizioni prognostiche del rischio (es. documentazione che dimostri la cessazione dell'attività, impossibilità materiale di reiterazione, affidamento a misure alternative), e utilizzare la corretta sede procedurale per ciascun tipo di vizio rilevato.
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