Cassazione Penale, Sentenza n. 39805/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto del G.I.P., aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e aveva cumulativamente applicato misure cautelari non detentive (divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla madre di costei e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria). I motivi dedotti dall'interesse del ricorrente denunciavano: (1) inosservanza di norme processuali e illegittima applicazione cumulativa di due presidi cautelari non detentivi, senza che i reati rientrassero nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., né sussistessero precedenti violazioni delle misure tali da giustificare un aggravamento; (2) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e mancanza di logica/giuridicità nella imposizione dell'obbligo di presentazione quotidiana, nonché assenza di motivazione sulla necessità della concorrenza dei distinti presidi cautelari. Parallelamente il Collegio di legittimità ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero in sede di riesame, per carenza di argomentazione specifica sulle esigenze cautelari concrete e attuali, essenziali per sostenere la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del prevenuto e ha rilevato, anche d'ufficio ai sensi degli artt. 591, comma 4 e 609 c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero dinanzi al Tribunale del riesame, poiché quest'ultimo non aveva esposto e dimostrato le esigenze cautelari concrete e attuali, limitandosi a contestare la gravità indiziaria. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Palermo, disponendo la rimozione delle misure applicate con quel provvedimento. La Corte ha altresì motivato la decisione in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 591, comma 4 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio talune vizi relativi all'impugnazione; impiego per rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico Ministero
art. 609 c.p.p.
Prevede i poteri della Corte in ordine alla regolare instaurazione e prosecuzione del processo; richiamato per la possibilità di rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 275, comma 3 c.p.p.
Richiama la doppia presunzione che può operare in materia cautelare; la Corte osserva che, al di fuori di tale presunzione, il Pubblico Ministero deve rappresentare esplicitamente e dimostrare le esigenze cautelari
art. 310, comma 3 c.p.p.
Stabilisce la sospensione dell'esecuzione delle misure cautelari fino alla definitività; richiamato per spiegare la sospensione disposta dal Tribunale del riesame
art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.
Elenca reati per i quali determinati presidi cautelari possono essere previsti/giustificati; la Corte osserva che nessuno dei reati contestati rientrava in quel catalogo, elemento rilevante nel contestare l'aggravamento dei presidi non detentivi
art. 272 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e forma degli atti processuali; richiamo nell'ambito dei vizi denunciati sull'inosservanza di norme procedurali
art. 276 c.p.p.
Norma del codice di procedura penale richiamata dal ricorrente in contestazione delle misure; utilizzata come riferimento procedurale nei motivi di impugnazione
art. 307 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente tra le norme processuali che, a suo avviso, erano state violate dal Tribunale nel disporre misure cautelari cumulative
art. 13 Cost.
Invocata dal ricorrente in relazione alla tutela della libertà personale e alla legittimità delle misure cautelari; citata a sostegno dell'illegittimità dell'aggravamento non adeguatamente motivato
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero che impugna un provvedimento che ha escluso uno dei presupposti rilevanti per la misura cautelare deve motivare specificamente non solo la gravità indiziaria ma anche le esigenze cautelari concrete e attuali; l'omissione di tale argomentazione può rendere l'impugnazione inammissibile.
- Se il provvedimento di primo grado ritiene assente un presupposto di fatto o di diritto rilevante e ne trae conseguenze assorbenti, l'appello del PM deve affrontare espressamente quel punto e dimostrare la persistenza dell'interesse alla decisione.
- L'applicazione cumulativa di più misure cautelari non detentive richiede un adeguato fondamento normativo e una motivazione che giustifichi la necessità e la proporzionalità della concorrenza dei vari presidi; l'assenza di motivazione è vizio di legittimità.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio vizi di ammissibilità dell'impugnazione e annullare il provvedimento impugnato senza rinvio quando il vizio è radicale e riguarda l'inammissibilità dell'azione cautelare dell'organo inquirente.
- In situazioni simili il difensore dovrebbe sollevare tempestivamente l'assenza di specifiche esigenze cautelari nella memoria di impugnazione e richiedere che ogni aggravamento o cumulazione di presidi sia motivato con elementi concreti e attuali tratti dagli atti utili per la decisione incidentale.
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