Cassazione Civile, Ordinanza n. 20768/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore e fallimento)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata su istanza di una creditrice. L'ex presidente del consiglio di amministrazione della società ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa, deducendo che nel procedimento prefallimentare la società sarebbe stata privata del contraddittorio e del diritto di difesa perché si era costituito in sua vece il liquidatore giudiziale, la cui nomina non risultava ancora iscritta nel registro delle imprese. Con il ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2487-bis c.c., 75, comma 3, c.p.c. e 15 l. fall., per mancata sua personale convocazione e per aver consentito la partecipazione del liquidatore privo di legittimazione rappresentativa; (2) violazione dell'art. 83 c.p.c., per difetto di potere del liquidatore di conferire procura al difensore; (3) violazione degli artt. 81, 100 e 101 l. fall., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il difetto di legittimazione ad agire e contraddire è rilevabile in ogni stato e grado e d'ufficio; (4) violazione dell'art. 260, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la corte territoriale trattato il vizio come eccezione di parte tardiva; (5) vizio di motivazione sulla medesima questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la premessa secondo cui il liquidatore acquista il potere di rappresentare la società solo dall'iscrizione della nomina nel registro delle imprese, ma ha escluso che la costituzione in giudizio del liquidatore non ancora iscritto integri una nullità dell'intero procedimento per violazione del contraddittorio. Secondo la Corte, il contraddittorio era stato regolarmente instaurato perché l'istanza di fallimento era stata notificata alla società nelle forme di legge; non era richiesta la notificazione personale al legale rappresentante. La mancata costituzione rituale della società è stata ricondotta a una scelta processuale dell'interessato. La costituzione del falsus procurator ha prodotto soltanto una sostanziale contumacia della società, con l'unica conseguenza dell'inutilizzabilità delle difese rese da chi non era legittimato a rappresentarla, ma non ha impedito l'accertamento dell'insolvenza. La Corte ha inoltre osservato che la società ricorrente non aveva specificamente dedotto nel reclamo la nullità della sentenza per essere basata su tali dichiarazioni e, comunque, l'insolvenza risultava provata anche dalla situazione contabile aggiornata depositata proprio dal ricorrente. Confermata la soccombenza, sono state poste a carico del ricorrente le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2487-bis c.c.
la nomina del liquidatore acquista efficacia rappresentativa solo dall'iscrizione nel registro delle imprese
art. 75, comma 3, c.p.c.
richiamato per sostenere la mancanza di legittimazione rappresentativa del liquidatore non iscritto, ma la censura è stata respinta
art. 15 l. fall.
l'istanza di fallimento e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati alla società secondo le forme previste, senza necessità di notifica personale al legale rappresentante
art. 83 c.p.c.
invocato per contestare il potere di conferimento della procura da parte del liquidatore non ancora iscritto, ma il motivo è stato rigettato
artt. 81, 100 e 101 l. fall.
richiamati per sostenere la rilevabilità in ogni stato e grado del difetto di legittimazione
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso una lesione del contraddittorio
art. 111, comma 2, Cost.
invocato a tutela del giusto processo, ma la Corte ha escluso una nullità processuale
art. 260, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare l'erronea qualificazione del vizio come eccezione tardiva
art. 161 c.p.c.
richiamato per affermare che l'eventuale nullità sarebbe comunque sanata nel giudizio di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La costituzione in giudizio di un soggetto privo, al momento, del potere di rappresentare la società non determina di per sé la nullità dell'intero procedimento per violazione del contraddittorio, se la parte è stata regolarmente evocata in giudizio secondo le forme di legge.
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notificazione dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza alla società nelle forme previste dalla legge è sufficiente a integrare il contraddittorio; non è richiesta la notificazione personale al legale rappresentante.
- La partecipazione processuale di un falsus procurator non sana né conferma la legittimazione rappresentativa, ma rende soltanto inutilizzabili le difese svolte in nome della società da chi non era abilitato a rappresentarla.
- Per dolersi in cassazione di una nullità processuale è necessario che il vizio sia stato tempestivamente dedotto nei gradi di merito, salvo che si tratti di una nullità effettiva del contraddittorio; la mera irregolarità della rappresentanza non equivale automaticamente a tale vizio.
- L'accertamento dello stato di insolvenza può fondarsi anche su elementi documentali diversi dalle dichiarazioni rese dal soggetto privo di rappresentanza, sicché l'eventuale inutilizzabilità di tali difese non impedisce la dichiarazione di fallimento se l'insolvenza risulta comunque provata.
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