Cassazione Penale, Sentenza n. 11332/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la parte dell'ordinanza dell'8/09/2021 che lo condanna alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile in occasione della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna (reato ex art. 515 c.p.), sostenendo che tale condanna poteva essere disposta solo in caso di accoglimento della domanda risarcitoria o di restituzione nel giudizio conseguente all'opposizione; tali condizioni non si erano verificate e la parte civile avrebbe potuto agire in sede civile ordinaria per ottenere il risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile. Ha ritenuto illegittima la condanna alle spese in quella fase del rito speciale del decreto penale, non essendo prevista la condanna al risarcimento o alla restituzione nella disciplina del rito medesimo e non potendosi applicare l'art. 541 c.p.p. che subordina la condanna alle spese all'accoglimento della domanda risarcitoria. La Corte ha inoltre osservato che la rinuncia all'opposizione era già negli atti prima della costituzione della parte civile, per cui non sussistevano oneri informativi ulteriori a carico dell'imputato.
Norme richiamate
art. 515 cod. pen.
Indica il reato per cui era stato emesso il decreto penale di condanna; il rito speciale del decreto penale è il contesto procedurale rilevante per valutare la legittimità delle pronunce sulle spese.
art. 541 cod. proc. pen.
Nel giudizio ordinario disciplina la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile subordinandola all'accoglimento della domanda risarcitoria; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non sia applicabile al rito speciale del decreto penale di condanna.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 13295 del 29/01/2018, Mitri, Rv. 272773)
Precedente che afferma l'illegittimità di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di parte civile nell'ipotesi di rinuncia all'opposizione al decreto penale; la Corte richiama e segue tale orientamento.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Dante, Rv. 273476)
Riferimento comparativo relativo agli oneri informativi nel giudizio ordinario; la Corte distingue il caso di specie dal giudizio ordinario richiamando che qui la rinuncia era già nei fatti presente negli atti.
Massime di principio
- Nel rito del decreto penale di condanna, se l'opponente rinuncia all'opposizione e l'opposizione è dichiarata inammissibile per rinuncia, non è consentito che il giudice condanni l'imputato a rifondere le spese di costituzione della parte civile, perché il rito speciale non prevede la pronuncia sulle restituzioni o sul risarcimento in quella fase.
- La disposizione dell'art. 541 c.p.p., che collega la condanna alle spese all'accoglimento della domanda risarcitoria, non è automaticamente applicabile al procedimento del decreto penale di condanna.
- La parte civile che ritenga di avere diritto al risarcimento o alla restituzione può esperire l'azione in sede civile ordinaria quando il rito speciale non consenta la pronuncia in materia.
- Se la dichiarazione di rinuncia è già risultante dagli atti prima della costituzione della parte civile, non sorgono ulteriori oneri informativi a carico dell'imputato rispetto alla costituzione della parte civile all'udienza.
- In presenza di una statuizione sulle spese non prevista dal rito speciale, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte dell'ordinanza che dispone tale condanna.
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