Sentenza n. 1964/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell’illegittimita’ e il conseguente annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da ISRAR MUHAMMAD presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad –Pakistan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento o rifiuto formatosi sull'istanza presentata presso l'Ambasciata italiana di Islamabad per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta attivazione del procedimento volto al rilascio del visto integrasse il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione, ma il Ministero e l'Ambasciata sono stati posti a carico della restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato promosso per contestare il silenzio sull'istanza relativa al visto di studio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, anche quando non sia ancora intervenuto il provvedimento finale.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una condotta che realizza integralmente il bene della vita oggetto della domanda, secondo il combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La condotta operosa dell'amministrazione, consistita nell'attivazione del procedimento durante il giudizio, può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la rifusione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
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