Cassazione Penale, Ordinanza n. 35071/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L’imputato, nato a Napoli il 22 marzo 1972, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 29 settembre 2025. Ha proposto tre doglianze: con la prima ha rivendicato l’applicabilità della disciplina dell’improcedibilità introdotta dall’art. 344-bis c.p.p. a una condotta commessa prima del 1° gennaio 2020; con le altre ha contestato il giudizio di bilanciamento tra circostanze e il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. Il testo non precisa i fatti concreti, il reato contestato né il contenuto puntuale del bilanciamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La prima censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la disciplina transitoria della legge n. 134 del 2021 escludeva l’applicabilità dell’improcedibilità alla condotta anteriore al 1° gennaio 2020; la Corte ha inoltre richiamato un precedente che aveva già riconosciuto la tenuta costituzionale della disciplina sotto i profili contestati. Le altre due censure sono state giudicate meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con gli atti e priva di manifeste incongruenze logiche. In conseguenza dell’inammissibilità, sono richiamate le statuizioni dell’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né consente di specificare eventuali importi o ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
si rivendica l'applicabilità della disciplina della improcedibilità a una condotta, commessa prima del 1 gennaio 2020, estranea alle relative previsioni, considerata la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 134 del 2021 (art. 2, comma 3) che ha introdotto l'art. 344-bis cod. proc. pen.
La disciplina dell’improcedibilità introdotta dall’art. 344-bis c.p.p. non si applica alla condotta anteriore al 1° gennaio 2020 oggetto della doglianza, in ragione della disciplina transitoria richiamata.
art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2021
si rivendica l'applicabilità della disciplina della improcedibilità a una condotta, commessa prima del 1 gennaio 2020, estranea alle relative previsioni, considerata la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 134 del 2021 (art. 2, comma 3) che ha introdotto l'art. 344-bis cod. proc. pen.
La disciplina transitoria della legge n. 134 del 2021 delimita l’applicabilità temporale dell’improcedibilità e, nel caso esaminato, esclude la condotta commessa prima del 1° gennaio 2020.
art. 131-bis c.p.
le altre due censure, afferenti al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla denegata applicazione dell'art. 131 bis c.p. sono meramente riproduttive di profili di contestazione già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche
La censura contro il diniego dell’art. 131-bis c.p. non è scrutinabile con successo quando si limita a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente e priva di manifeste incongruenze.
art. 616 c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica il contenuto completo del dispositivo.
Massime di principio
- La disciplina dell’improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p. va applicata nel rispetto della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 134 del 2021; non è estensibile a condotte che tale disciplina esclude, tra cui, nel caso esaminato, quelle commesse prima del 1° gennaio 2020.
- Sono inammissibili le censure di legittimità che ripropongono questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
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