Cassazione Penale, Sentenza n. 37103/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 24/02/2023 del Tribunale per il riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro l'ordinanza del G.U.P. del 20/01/2023. Il ricorrente era stato condannato con rito abbreviato a 8 anni per partecipazione ad associazione mafiosa. Contestava violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di motivazione relativi alla persistenza delle esigenze cautelari: sosteneva che il Tribunale non avesse considerato il ruolo marginale riconosciuto in sentenza e il tempo trascorso dall'applicazione della misura, che avrebbero dovuto far venir meno la necessità della custodia carceraria o rendere proporzionali misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale per il riesame: la condanna con rito abbreviato per associazione mafiosa fa operare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura prevista dal comma 3 dell'art. 275 c.p.p.; non sono emersi elementi nuovi e concreti idonei a vincere tale presunzione, né il tempo trascorso risultava sproporzionato rispetto alla pena inflitta. Il Tribunale aveva inoltre valutato l'inidoneità delle misure alternative alla luce dei rapporti di sodalità e della spinta criminale dell'agente. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), ha disposto la comunicazione della sentenza all'istituto di detenzione (art. 94, comma 1 ter, disp. att.) e ha redatto la motivazione in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello cautelare: il ricorso avverso l'ordinanza cautelare è stato proposto ex art. 310; la Corte ha valutato la legittimità del provvedimento impugnato nell'ambito di tale rimedio.
art. 275 cod. proc. pen.
Il comma 3 pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria quando vi è imputazione di reati come la partecipazione ad associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata vinta dal ricorrente.
art. 274 cod. proc. pen.
Indica i casi di massima pericolosità sociale deducibile dall'apprezzamento prognostico in relazione a modalità del fatto e personalità dell'agente; la Corte ha richiamato questo parametro per valutare la pericolosità e le esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di comunicazione della sentenza alla persona detenuta a cura del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale comunicazione.
Massime di principio
- La condanna, anche con rito abbreviato, per partecipazione ad associazione mafiosa attiva la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. (comma 3) circa la necessità della custodia e l'adeguatezza della misura carceraria; il ricorrente deve fornire elementi concreti e nuovi per vincere tale presunzione.
- La valutazione delle esigenze cautelari si fonda su un apprezzamento prognostico congiunto delle modalità del fatto e della personalità dell'agente (art. 274, comma 1, lett. c); il ruolo "marginale" riconosciuto in sentenza può essere considerato, ma non è automaticamente sufficiente a far cadere la presunzione cautelare se non accompagnato da elementi concreti e attuali.
- Il tempo trascorso dall'applicazione della misura può essere rilevante, ma entro i termini di fase e complessivi previsti dal legislatore non è di per sé motivo sufficiente a ritenere sproporzionata la custodia, salvo dimostrare un cambiamento concreto delle esigenze cautelari.
- Le misure alternative alla detenzione devono essere concretamente idonee a contenere la "spinta criminale" dell'agente; il giudice può ritenere inesistenti tali alternative quando emergono rapporti di sodalità e gravità indiziaria consistenti.
- La Corte di legittimità controlla la logicità e congruità della motivazione del giudice di merito, ma tende a non sindacare valutazioni prognostiche fondate su criteri logici e massime di esperienza, se adeguatamente motivate.
- Proporre ricorsi non coerenti con i motivi o privi di fondamento concreto può comportare condanne alle spese e alla Cassa delle ammende per colpa nella devoluzione della domanda.
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