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Ordinanza

Ordinanza n. 4149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3206/2025.

Giustizia amministrativa202503773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 3206/2025, relativa a un provvedimento sanzionatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio d’appello promosso dalla società contro la sentenza del TAR Lazio, il Consiglio di Stato aveva già disposto una consulenza tecnica d’ufficio con ordinanza istruttoria del 16 dicembre 2025. Il Movimento Consumatori e il consulente tecnico d’ufficio hanno chiesto chiarimenti sull’interpretazione della clausola che consentiva al consulente di acquisire ogni ulteriore documentazione necessaria. In particolare, è stato chiesto se il consulente potesse acquisire e utilizzare dati contabili e documentazione aziendale specifica, quali costi del personale, fatture, dati contabili e documenti sulla gestione delle sanzioni, anche se non anteriormente prodotti in giudizio. La questione è stata esaminata in rapporto al fatto principale dedotto, costituito dal difetto di istruttoria e motivazione imputato all’Autorità. È stata inoltre chiesta l’estensione dei chiarimenti ad altri giudizi e la rimodulazione dei termini peritali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il consulente tecnico d’ufficio può acquisire e utilizzare, nei limiti dei quesiti e nel rispetto del contraddittorio, dati contabili e documenti aziendali specifici della società appellante anche se non precedentemente prodotti, purché tali documenti riguardino fatti secondari necessari per rispondere ai quesiti e siano precostituiti e riferiti all’epoca dell’illecito contestato. Non possono invece essere prodotti documenti formati o elaborati successivamente dalla società, anche in funzione dell’accertamento tecnico in corso, poiché non possono essere utilizzati per introdurre o provare fatti principali rimessi all’onere allegatorio e probatorio delle parti. La richiesta di estendere automaticamente i chiarimenti agli altri giudizi è stata respinta, poiché ogni istanza deve essere trattata nel singolo processo nel pieno contraddittorio tra le relative parti; negli altri giudizi il consulente potrà comunque seguire il medesimo orientamento se le parti non si oppongono. Considerati i ritardi e le difficoltà nello svolgimento delle operazioni peritali, il Collegio ha disposto una proroga e rimodulato i termini per lo schema di relazione, le osservazioni dei consulenti di parte e il deposito della relazione finale. Il giudizio di merito è stato rinviato alla prosecuzione dell’istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    La consulenza tecnica d’ufficio è utilizzata come strumento istruttorio per acquisire elementi tecnici necessari alla decisione, nel rispetto dei quesiti assegnati e del contraddittorio.

  • art. 67 c.p.a.

    La disciplina della consulenza tecnica d’ufficio consente lo svolgimento delle operazioni peritali secondo le modalità stabilite dal giudice e nel contraddittorio delle parti; l’ordinanza richiama il principio secondo cui il consulente può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti, purché non diretti a provare i fatti principali posti a fondamento delle domande o eccezioni.

Massime di principio

  • Il consulente tecnico d’ufficio, nei limiti dei quesiti affidatigli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire anche d’ufficio documenti necessari a rispondere alle domande peritali, senza essere vincolato dalle preclusioni istruttorie che gravano sulle parti.
  • L’acquisizione officiosa da parte del consulente tecnico d’ufficio è ammessa per documenti diretti a dimostrare fatti secondari rilevanti per l’indagine tecnica, ma non per documenti destinati a provare i fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni, il cui onere di allegazione e prova resta a carico delle parti.
  • In una consulenza tecnica d’ufficio possono essere utilizzati documenti aziendali precostituiti, anche non anteriormente prodotti in giudizio, se riferiti all’epoca dei fatti contestati e necessari per rispondere ai quesiti; non possono invece essere utilizzati documenti formati o rielaborati successivamente dalla parte in funzione dell’accertamento tecnico in corso.
  • I chiarimenti sulle modalità di svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio devono essere richiesti e trattati nel singolo giudizio, garantendo il contraddittorio tra le parti di quel processo; non possono essere automaticamente estesi ad altri giudizi.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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