Cassazione Civile, Ordinanza n. 31163/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Una società utilizzatrice finale dell'energia elettrica aveva chiesto la restituzione di somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per gli anni 2010 e 2011, ritenute indebitamente percepite dal soggetto convenuto. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ex art. 2033 c.c., condannando il convenuto alla restituzione e il terzo chiamato a tenerlo indenne. La Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo la disciplina interna incompatibile con la direttiva 2008/118/CE e quindi disapplicabile dal giudice nazionale anche nei rapporti tra privati. La società condannata in solido alla manleva ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: 1) erronea attribuzione di efficacia erga omnes all'interpretazione della Corte di giustizia; 2) illegittima attribuzione di efficacia diretta orizzontale alla direttiva in una controversia tra privati; 3) erronea qualificazione dell'addizionale come 'altra imposta indiretta' ai sensi della direttiva; 4) in sostanza, l'erronea conferma della disapplicazione della norma interna e della conseguente condanna restitutoria. Il controricorrente cessionario del credito aderiva al ricorso; la società attrice resisteva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, la questione dovesse essere risolta secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, l'addizionale riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione è legittimato a chiederne la ripetizione direttamente al fornitore ex art. 2033 c.c., nel termine ordinario decennale, poiché la causa giustificatrice della prestazione viene meno con efficacia ex tunc. Ha quindi confermato la correttezza del risultato decisorio della sentenza impugnata, pur correggendone la motivazione sul fondamento eurounitario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
è la base dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto a titolo di rivalsa
art. 6 d.l. n. 511/1988
la disciplina dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata ritenuta illegittima e poi travolta dalla declaratoria di incostituzionalità, con conseguente venir meno della causa del pagamento
art. 1, paragrafo 2, Direttiva 2008/118/CE
richiamata come parametro eurounitario di incompatibilità della disciplina interna, ma la decisione finale valorizza soprattutto la sopravvenuta illegittimità costituzionale e la giurisprudenza di legittimità
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
invocati dalla ricorrente nel denunciare la violazione dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione e la disapplicazione della norma interna
artt. 267 e 288 TFUE
richiamati nei motivi per contestare l'efficacia attribuita alle pronunce della Corte di giustizia e alla direttiva
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
consente di richiamare per relationem la motivazione di precedenti conformi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
comporta il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto
Massime di principio
- Il consumatore finale che abbia pagato al fornitore, a titolo di rivalsa, un prelievo successivamente riconosciuto incompatibile con il diritto dell'Unione o espunto dall'ordinamento può agire in ripetizione dell'indebito direttamente contro il fornitore, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che fondava il prelievo determina, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice del pagamento.
- Quando la questione è già stata risolta da una pronuncia conforme di legittimità, la Corte può richiamarne integralmente la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per decidere in senso identico.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alla regolazione delle spese secondo le circostanze del caso e, ove previsto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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