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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31163/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una società utilizzatrice finale dell'energia elettrica aveva chiesto la restituzione di somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per gli anni 2010 e 2011, ritenute indebitamente percepite dal soggetto convenuto. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ex art. 2033 c.c., condannando il convenuto alla restituzione e il terzo chiamato a tenerlo indenne. La Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo la disciplina interna incompatibile con la direttiva 2008/118/CE e quindi disapplicabile dal giudice nazionale anche nei rapporti tra privati. La società condannata in solido alla manleva ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: 1) erronea attribuzione di efficacia erga omnes all'interpretazione della Corte di giustizia; 2) illegittima attribuzione di efficacia diretta orizzontale alla direttiva in una controversia tra privati; 3) erronea qualificazione dell'addizionale come 'altra imposta indiretta' ai sensi della direttiva; 4) in sostanza, l'erronea conferma della disapplicazione della norma interna e della conseguente condanna restitutoria. Il controricorrente cessionario del credito aderiva al ricorso; la società attrice resisteva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, la questione dovesse essere risolta secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, l'addizionale riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione è legittimato a chiederne la ripetizione direttamente al fornitore ex art. 2033 c.c., nel termine ordinario decennale, poiché la causa giustificatrice della prestazione viene meno con efficacia ex tunc. Ha quindi confermato la correttezza del risultato decisorio della sentenza impugnata, pur correggendone la motivazione sul fondamento eurounitario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    è la base dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto a titolo di rivalsa

  • art. 6 d.l. n. 511/1988

    la disciplina dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata ritenuta illegittima e poi travolta dalla declaratoria di incostituzionalità, con conseguente venir meno della causa del pagamento

  • art. 1, paragrafo 2, Direttiva 2008/118/CE

    richiamata come parametro eurounitario di incompatibilità della disciplina interna, ma la decisione finale valorizza soprattutto la sopravvenuta illegittimità costituzionale e la giurisprudenza di legittimità

  • artt. 11 e 117, comma 1, Cost.

    invocati dalla ricorrente nel denunciare la violazione dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione e la disapplicazione della norma interna

  • artt. 267 e 288 TFUE

    richiamati nei motivi per contestare l'efficacia attribuita alle pronunce della Corte di giustizia e alla direttiva

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    consente di richiamare per relationem la motivazione di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    comporta il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto

Massime di principio

  • Il consumatore finale che abbia pagato al fornitore, a titolo di rivalsa, un prelievo successivamente riconosciuto incompatibile con il diritto dell'Unione o espunto dall'ordinamento può agire in ripetizione dell'indebito direttamente contro il fornitore, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che fondava il prelievo determina, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice del pagamento.
  • Quando la questione è già stata risolta da una pronuncia conforme di legittimità, la Corte può richiamarne integralmente la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per decidere in senso identico.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alla regolazione delle spese secondo le circostanze del caso e, ove previsto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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