Sentenza n. 14901/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - delle determinazioni di cui alla nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, prot. n. U0357854 del 30/03/2023, indirizzata alle ASL, nella parte in cui esclude il riconoscimento del contributo una tantum a ristoro dei costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate per l’anno 2021 e avvia il recupero economico e finanziario delle somme fatturate e/o corrisposte in acconto; - ove necessario, della nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. n. U0210899 del 24/02/2023; - ove necessario, della nota/“parere” n. 49 del 26/08/2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (non conosciuto) reso alla Regione Lazio in tema di contributo una tantum a ristoro dei costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate per l’anno 2021, citato nella nota n. U0210899 del 24/02/2023; - ove necessario, della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, n. G03384 del 13 marzo 2023, pubblicata sul B.U.R.L. in data 28 marzo 2023, recante la definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID dell’anno 2021; - ove necessario, della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, n. G02725/2023, recante la definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2021 spettante alle strutture sanitarie accreditate con il SSR che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale; - della Deliberazione di Giunta regionale n. 1254/2022, recante l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2021 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 4 - ove necessario, delle Deliberazioni di Giunta regionale nn. 1041/2020, 1020/2021, 295/2022, recanti l’assegnazione di contributi regionali per il ripiano delle perdite delle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; - nonché di ogni altro atto a quelli sopra indicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti regionali e ministeriali relativi al mancato riconoscimento del contributo una tantum per i costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate nell'anno 2021 e all'avvio del recupero delle somme corrisposte
Esito
La controversia
Le ricorrenti impugnavano gli atti con cui la Regione Lazio aveva escluso il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo una tantum destinato a ristorare i costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate per l'anno 2021, avviando anche il recupero delle somme fatturate o corrisposte in acconto. Erano inoltre impugnati, ove necessari, gli atti regionali e ministeriali presupposti relativi alla determinazione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili, nonché al bilancio delle aziende del Servizio sanitario regionale. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, indicati soltanto come molteplici profili.
La decisione
Nel corso del giudizio, le ricorrenti notificavano e depositavano atti di rinuncia al ricorso, dichiarando altresì la cessazione della materia del contendere perché, dopo la proposizione del ricorso, la Regione Lazio aveva parzialmente riconosciuto il contributo una tantum con una successiva nota. Il TAR ha ritenuto rituale la rinuncia, essendo stata notificata alle parti costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha escluso invece la cessazione della materia del contendere, poiché il riconoscimento era stato soltanto parziale e le ricorrenti non avevano conseguito integralmente il bene della vita perseguito. Per la stessa ragione non ricorrevano i presupposti per una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione del carattere processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso
La rinuncia rituale al ricorso, notificata alle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Non è stata resa una pronuncia di merito, poiché la rinuncia e il riconoscimento solo parziale del contributo non consentivano di ritenere integralmente soddisfatta la pretesa delle ricorrenti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle parti costituite comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il riconoscimento solo parziale della pretesa sostanziale non determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente non abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito.
- In presenza di una rinuncia al ricorso e dell'estinzione del giudizio, non ricorrono i presupposti per una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. quando la parte non abbia ottenuto integralmente la soddisfazione della pretesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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