Sentenza n. 1571/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione n. 44 del 16 dicembre 2021, con la quale il Consiglio Comunale di Buccinasco ha controdedotto alle osservazioni ed approvato in via definitiva il nuovo Documento di Piano e varianti generali al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT), entrato in vigore dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione, disposta sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 22 del 22 giugno 2022 e dei relativi allegati tra cui, in particolare, dell'Allegato B, recante le controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri pervenuti; - ove occorrer possa, della prodromica deliberazione n. 32 del 19 luglio 2021 (unitamente a tutti i relativi atti allegati) con la quale il Consiglio Comunale di Buccinasco ha disposto l'adozione della Variante in argomento; - ove occorrer possa, della deliberazione n. 71 del 31 marzo 2021, con cui la Giunta Comunale ha pubblicato la proposta del nuovo Piano di Governo del Territorio, il rapporto ambientale e, infine, la sintesi non tecnica nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); - ove occorrer possa, della Deliberazione di Giunta n. 125 del 20 giugno 2018, recante i principi e gli obiettivi di Piano; - di ogni altro eventuale atto, presupposto, consequenziale o connesso a quelli sopra indicati, anche non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione definitiva del nuovo PGT e delle varianti generali al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, con le relative controdeduzioni alle osservazioni dei proprietari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti di adozione e approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, contestando le destinazioni urbanistiche assegnate ai terreni di loro proprietà e il rigetto delle osservazioni dirette a ottenere una destinazione edificatoria. I tre motivi, trattati congiuntamente dal Collegio, deducevano: difetto di motivazione in relazione al superamento dei parametri minimi di dotazione degli standard urbanistici previsti dall’art. 9, comma 3, della l.r. Lombardia n. 12/2005 e dal d.m. n. 1444/1968; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto o insufficienza della motivazione e ingiustizia manifesta, anche in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.; travisamento dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. In sostanza, i ricorrenti sostenevano che il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata e puntuale per avere previsto standard urbanistici superiori ai minimi legislativi e per avere negato l’edificabilità delle aree. Lamentavano inoltre l’insufficiente istruttoria e motivazione sulle caratteristiche concrete dei terreni e sulle destinazioni agricola, a parcheggio e a percorso naturalistico, nonché sull’apposizione del vincolo espropriativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le censure riguardassero essenzialmente il preteso difetto di motivazione rafforzata delle scelte urbanistiche e del sovradimensionamento degli standard. Il Collegio ha ribadito che le scelte di pianificazione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di errori di fatto, travisamento, arbitrarietà, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazioni procedurali oppure lesione di aspettative qualificate. L’onere motivazionale ordinario dello strumento urbanistico è soddisfatto dall’indicazione dei criteri generali e degli obiettivi perseguiti; anche in caso di standard superiori ai minimi legali è necessaria una motivazione rafforzata sulle ragioni del sovradimensionamento, ma non una motivazione puntuale riferita a ogni singola area. Nel caso concreto, il Comune aveva motivato il surplus di standard attraverso la destinazione a verde e attrezzature sportive, collegandola al contenimento del consumo di suolo, alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia delle fasce ambientali e del corridoio ecologico, nonché alla collocazione delle aree tra il tessuto edificato e i terreni agricoli del Parco Agricolo Sud Milano. Le controdeduzioni comunali sono state ritenute espressione di una puntuale istruttoria, contenenti un’adeguata analisi dello stato dei luoghi e una coerente indicazione degli obiettivi pubblici perseguiti. Il TAR ha inoltre rilevato che i ricorrenti avevano formulato censure generiche, non supportate da adeguati dati tecnici, e non avevano dimostrato né l’abnorme illogicità delle scelte né la lesione di aspettative qualificate o affidamenti tutelabili. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.500, oltre accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, l.r. Lombardia n. 12/2005
La previsione di standard urbanistici superiori ai parametri minimi legali è ammissibile, purché sorretta da una motivazione rafforzata sulle ragioni del sovradimensionamento.
d.m. n. 1444/1968
Fissa i parametri minimi degli standard urbanistici; il loro superamento da parte dello strumento urbanistico richiede una motivazione rafforzata, non necessariamente riferita puntualmente alle singole aree.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nelle scelte di pianificazione urbanistica l’obbligo è normalmente assolto mediante l’indicazione dei criteri generali e degli obiettivi perseguiti, salvo situazioni di affidamento qualificato o specifiche esigenze di motivazione rafforzata.
artt. 3 e 42 Cost.
Sono richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure, ma la sentenza non ravvisa una loro violazione.
art. 112 c.p.c.
Il Collegio richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Massime di principio
- Le scelte urbanistiche costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sottratte al sindacato di legittimità salvo che risultino affette da errori di fatto, travisamento, arbitrarietà, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazioni procedurali o lesione di aspettative qualificate del proprietario.
- L’amministrazione può prevedere negli strumenti urbanistici una dotazione di standard superiore ai minimi stabiliti dalla legge, purché esponga in modo rafforzato le ragioni del sovradimensionamento; tale motivazione non deve tuttavia analizzare puntualmente ogni singola area interessata.
- In sede di approvazione di uno strumento urbanistico, l’obbligo di motivazione è normalmente assolto mediante l’indicazione dei criteri generali e degli obiettivi di governo del territorio, mentre una motivazione specifica e puntuale è necessaria quando la pianificazione incida su situazioni caratterizzate da aspettative qualificate o affidamenti tutelabili.
- La motivazione delle scelte urbanistiche è adeguata quando, mediante un’istruttoria coerente sullo stato dei luoghi, collega le destinazioni impresse alle aree agli obiettivi pubblici di contenimento del consumo di suolo, sostenibilità ambientale, salvaguardia degli spazi verdi e organizzazione della mobilità e dei servizi.
- La mera proprietà di un’area e l’aspettativa generica alla sua edificabilità non impediscono una riduzione o esclusione dell’attitudine edificatoria mediante il nuovo strumento urbanistico; l’affidamento qualificato richiede specifiche situazioni, quali convenzioni di lottizzazione, accordi con l’amministrazione o precedenti giudicati favorevoli.
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