Cassazione Penale, Sentenza n. 9170/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ha chiesto che i colloqui visivi con i familiari si svolgessero tramite video-collegamento, invocando le limitazioni connesse all'emergenza Covid-19. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la domanda ritenendo che le video-chiamate debbano essere riservate a casi di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza e osservando che non risultavano limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale; il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha confermato il rigetto.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto il ricorso: l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente la rilevanza della normativa emergenziale (prorogata fino al 31/12/2022) e la sua incidenza sulla possibilità di riconoscere il video-colloquio anche per i detenuti in regime 41-bis. Ha quindi disposto che il Tribunale valuti specificamente, nel contesto normativo e sanitario rilevante e sulla base dei dati individuali, se sussista una impossibilità o una gravissima difficoltà ai colloqui in presenza giustificante il ricorso al video-colloquio.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Il regime differenziato non esclude, di per sé, la possibilità di svolgere colloqui familiari tramite video-collegamento qualora sussistano impossibilità o gravissime difficoltà a effettuare il colloquio in presenza
art. 221, comma 10, d.l. n. 34/2020 (convertito nella legge n. 77/2020)
Ha ammesso l'utilizzo del video-colloquio in luogo del colloquio in presenza durante le misure emergenziali legate alla pandemia
art. 16, d.l. n. 228/2021, convertito nella legge n. 15/2022
Ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione della disciplina emergenziale (art. 221, comma 10 d.l. n.34/2020), rendendo rilevante la situazione epidemiologica anche dopo la cessazione dello stato di emergenza
giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1)
Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014 (Trigila); Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020 (Madonia); Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021 (Emanuello)
La giurisprudenza ha riconosciuto ai detenuti in regime 41-bis la possibilità del video-colloquio in caso di impossibilità o gravissima difficoltà al colloquio in presenza; in periodo pandemico questa possibilità è stata estesa interpretativamente anche ai detenuti 41-bis
Massime di principio
- Il ricorso al video-colloquio per i detenuti in regime 41-bis è ammesso quando sussistono impossibilità o gravissime difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; tale principio resta valido anche in presenza del regime 41-bis
- Le disposizioni emergenziali sulla possibilità del video-colloquio (art. 221, comma 10 d.l. n.34/2020 e successive proroghe) devono essere considerate nei giudizi fino alla data di validità normativa (qui proroga sino al 31/12/2022) e possono integrare la gravissima difficoltà giustificativa del video-colloquio
- La semplice assenza di divieti di circolazione non esonera il Tribunale dal valutare, caso per caso, la rilevanza della situazione epidemiologica e delle condizioni individuali dei familiari nel determinare l'esistenza di gravissima difficoltà
- Il giudice di merito deve motivare specificamente, alla luce della normativa emergenziale e dei dati sanitari e personali, se ricorrono o meno le condizioni che giustificano il video-colloquio; l'omessa considerazione di tali elementi può determinare annullamento e rinvio
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe richiamare espressamente le norme emergenziali e fornire elementi concreti sulle difficoltà dei familiari a raggiungere il luogo di detenzione (distanza, rischio sanitario, condizioni di salute, limitazioni locali), per agevolare la valutazione del magistrato
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