Sentenza n. 901/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'accertamento - del diritto del ricorrente a percepire i 6 scatti di stipendio in aggiunta al TFS e al trattamento pensionistico; nonché ove occorra, per l’annullamento - del prospetto di liquidazione allegato del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987, ed ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; con conseguente condanna - dell'INPS al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dell'indennità dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo, in aggiunta al trattamento pensionistico riconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non computa i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già agente della Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, nonché, ove necessario, l'annullamento del prospetto di liquidazione dell'INPS e la condanna dell'Istituto al ricalcolo della buonuscita. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987, come modificato, sostenendo che la disposizione si applica anche alla Polizia Penitenziaria e che il beneficio spetta anche in caso di cessazione a domanda, ricorrendo i requisiti anagrafici e contributivi. Ha inoltre escluso la decadenza e la prescrizione, rilevando l'interruzione di quest'ultima mediante istanza trasmessa via PEC. L'INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere vincolato ai dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza, e, nel merito, ha dedotto la decadenza dal beneficio e l'infondatezza della pretesa.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR respinge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INPS, poiché il pagamento dell'indennità di buonuscita e il relativo ricalcolo competono in via esclusiva all'ente previdenziale. Nel merito, il Collegio riconosce che l'art. 6-bis del d.l. 387/1987 si applica agli appartenenti alle Forze di polizia, inclusa la Polizia Penitenziaria, e consente il riconoscimento dei sei scatti ai fini della liquidazione del TFS anche al personale cessato a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. 165/1997, che subordina il beneficio al pagamento della contribuzione residua per il personale cessato a domanda, è ritenuto riferibile ai fini pensionistici e non impedisce il computo degli scatti nel TFS. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della disciplina previgente più restrittiva. Il beneficio non è escluso dall'assenza di una specifica indicazione nei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza, trattandosi di un diritto direttamente previsto dalla legge. È inoltre esclusa la decadenza, poiché il termine per la presentazione della domanda non è formulato in modo sufficientemente chiaro quale termine decadenziale e riguarda comunque i presupposti sostanziali del beneficio. L'INPS è condannato a rideterminare entro sessanta giorni l'indennità di buonuscita, includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'Istituto è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, ... ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La disposizione si applica anche al personale della Polizia Penitenziaria cessato a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, riconoscendo i sei scatti anche ai fini del TFS.
art. 21 l. 232/1990
La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 nell'ambito della disciplina dei sei scatti stipendiali.
art. 4 d.lgs. 165/1997
Gli aumenti periodici ... sono attribuiti ... all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda ... Gli aumenti periodici ... sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale
Il regime oneroso per la cessazione a domanda opera ai fini pensionistici e non esclude il riconoscimento dei sei scatti ai fini della liquidazione del TFS secondo l'art. 6-bis del d.l. 387/1987.
art. 1911, comma 3, codice dell'ordinamento militare
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
La disposizione conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare e, nel quadro normativo considerato dal giudice, la coerenza della disciplina speciale dei sei scatti.
art. 2268, comma 1, n. 872, codice dell'ordinamento militare
legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10
L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non fa rivivere la precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. 379/1987, in assenza di una previsione legislativa espressa.
art. 38 d.P.R. 1032/1973
Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale
L'elenco delle voci computabili nel TFS non è chiuso alle sole voci indicate dalla disposizione, potendo comprendere gli assegni e le indennità previsti come utili da altre norme, tra cui l'art. 6-bis del d.l. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre, unitamente all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il personale della Polizia Penitenziaria cessato dal servizio a domanda ha diritto al computo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. 165/1997, nella parte in cui prevede il pagamento della contribuzione residua per il personale cessato a domanda, disciplina il riconoscimento degli aumenti ai fini pensionistici e non esclude il distinto computo dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987.
- L'abrogazione di una disposizione modificativa non determina la reviviscenza della precedente disciplina già abrogata, salvo che il legislatore disponga espressamente in tal senso; pertanto, l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non ripristina la formulazione previgente dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. 379/1987.
- L'INPS è il soggetto passivamente legittimato nelle controversie relative alla liquidazione e al ricalcolo del trattamento di fine servizio, poiché il pagamento della buonuscita compete in via esclusiva all'ente previdenziale; l'eventuale omissione dell'amministrazione di appartenenza nella trasmissione dei dati non esclude il diritto direttamente previsto dalla legge.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta decadenza dal beneficio quando la disposizione non individui in modo chiaro e inequivoco un termine decadenziale e richiami, invece, i presupposti sostanziali per l'attribuzione del beneficio.
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