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Parere

Parere n. 125/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e nei confronti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sicilia ETS-APS, proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, con sede in Roma, via Magna Grecia n. 30/A, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Piccioli e Roberto Dezio, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 1070 dell’8 agosto 2025, avente ad oggetto «Inserimento del profilo di tecnico specializzato in orientamento, mobilità e autonomia personale per i disabili visivi nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi gli allegati I («Profilo di qualificazione») e II («Standard formativo») che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto assessoriale n. 1070 dell’8 agosto 2025, relativo all’inserimento nel repertorio regionale delle qualificazioni del profilo di tecnico specializzato in orientamento, mobilità e autonomia personale per i disabili visivi.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il decreto regionale sostenendo che esso avesse istituito una nuova figura professionale con competenze di natura sanitaria e riabilitativa, invadendo la competenza statale in materia di professioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. e sovrapponendosi alle professioni sanitarie della riabilitazione disciplinate dalla legislazione statale. Sono state dedotte anche la violazione della legge n. 251/2000 e della legge n. 43/2006, per l’attribuzione di attività riabilitative a soggetti privi di titolo universitario abilitante e di iscrizione ordinistica; la violazione della legge n. 24/2017, in relazione agli obblighi assicurativi dei professionisti sanitari; la violazione del d.lgs. n. 13/2013 sul sistema nazionale di certificazione delle competenze; nonché la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il difetto di istruttoria e l’insufficienza della motivazione, anche per il mancato coinvolgimento della Federazione ricorrente. Nel corso dell’istruttoria è emerso che il decreto impugnato, già modificato dal decreto n. 1342 del 16 ottobre 2025, era stato revocato dal decreto assessoriale n. 26 del 16 gennaio 2026, che aveva introdotto una diversa figura, con competenze essenziali estranee al campo sanitario.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto superata la controversia per effetto della revoca del decreto impugnato e della sostituzione della disciplina con un nuovo provvedimento. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, assorbendo l’istanza cautelare. In applicazione dell’orientamento delle Sezioni riunite, richiamato nel parere n. 32 dell’11 gennaio 2022, ha inoltre disposto la restituzione alla ricorrente del contributo unificato versato, ravvisando la soccombenza virtuale dell’Amministrazione poiché la revoca è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

La revoca del decreto impugnato, accompagnata dall’adozione di un nuovo provvedimento recante una figura con competenze estranee al campo sanitario, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sul merito e la cessazione della materia del contendere.

Contributo unificato

La revoca successiva alla proposizione del ricorso comporta la soccombenza virtuale dell’Amministrazione; deve pertanto essere restituito alla ricorrente l’importo del contributo unificato versato.

Norme richiamate

  • art. 117, terzo comma, Costituzione

    La ricorrente richiama il principio secondo cui spetta allo Stato individuare le figure professionali, definirne i profili e stabilire i titoli abilitanti, mentre alle Regioni compete disciplinare gli aspetti formativi e organizzativi delle professioni già istituite.

  • legge 10 agosto 2000, n. 251

    Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica

    La ricorrente sostiene che l’attività riabilitativa sanitaria sia riservata a professionisti muniti di specifico titolo universitario abilitante e iscritti al relativo ordine professionale.

  • legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 10

    Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente con riguardo all’obbligo dei professionisti sanitari di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

  • d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13

    Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze

    La ricorrente deduce che l’istituzione regionale di una figura non riconosciuta a livello nazionale violi l’unitarietà del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

  • d.P.R. 29 luglio 1971, n. 1199, art. 9

    La disposizione è richiamata in relazione al rapporto dell’Amministrazione nell’ambito dell’istruttoria sul ricorso straordinario.

  • parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 32 dell’11 gennaio 2022

    È richiamato quale precedente sull’orientamento delle Sezioni riunite in materia di cessazione della materia del contendere e restituzione del contributo unificato in presenza di soccombenza virtuale dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • La revoca dell’atto impugnato e la sua sostituzione con un nuovo provvedimento, quando eliminano l’oggetto e l’interesse attuale alla decisione, determinano la cessazione della materia del contendere nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
  • Quando la revoca dell’atto impugnato interviene successivamente alla proposizione del ricorso e risulta sostanzialmente collegata alla controversia instaurata, la soccombenza virtuale può essere posta a carico dell’Amministrazione ai fini della restituzione del contributo unificato.
  • La restituzione del contributo unificato può essere disposta anche in caso di cessazione della materia del contendere, qualora l’esito dell’istruttoria evidenzi che il ricorrente ha dovuto proporre il rimedio per ottenere il superamento dell’atto contestato.

Impugnazione del profilo regionale per l’orientamento e l’autonomia dei disabili visivi

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una Federazione nazionale rappresentativa degli Ordini delle professioni sanitarie contro il decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 1070 dell’8 agosto 2025. Il decreto inseriva nel repertorio regionale delle qualificazioni il profilo di tecnico specializzato in orientamento, mobilità e autonomia personale per i disabili visivi.

Parti e atto impugnato

La ricorrente ha agito contro l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, nei confronti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sicilia ETS-APS. Ha chiesto l’annullamento del decreto e dei relativi allegati, previa sospensione cautelare.

Il ricorso è stato depositato il 5 dicembre 2025, entro il termine di centoventi giorni dall’adozione dell’atto, ed è stato ritenuto ricevibile sotto il profilo temporale e regolare sotto il profilo fiscale.

Motivi dedotti

La ricorrente ha sostenuto che il decreto regionale avesse istituito una nuova figura professionale con competenze sanitarie e riabilitative, in violazione della ripartizione costituzionale delle competenze in materia di professioni.

In particolare, sono stati dedotti:

  • la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., assumendo che l’individuazione delle figure professionali, dei relativi profili e dei titoli abilitanti spetti allo Stato;
  • la sovrapposizione delle competenze attribuite al nuovo profilo con quelle delle professioni sanitarie della riabilitazione disciplinate dalla legge n. 251/2000 e dalla legge n. 43/2006;
  • la violazione della disciplina sulla responsabilità professionale sanitaria contenuta nella legge n. 24/2017;
  • la violazione del d.lgs. n. 13/2013 sul sistema nazionale di certificazione delle competenze;
  • il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per il mancato coinvolgimento della Federazione e per l’assenza di una dimostrazione del fabbisogno di una nuova figura distinta dalle professioni sanitarie già regolamentate.

Sopravvenienze nel corso dell’istruttoria

Nel rapporto trasmesso ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, l’Amministrazione ha comunicato che il decreto impugnato, già modificato dal decreto n. 1342 del 16 ottobre 2025, era stato revocato dal decreto assessoriale n. 26 del 16 gennaio 2026.

Il nuovo decreto ha introdotto la figura di tecnico specializzato dell’educazione e dell’assistenza in orientamento e autonomia personale per i disabili visivi, specificandone negli allegati le competenze e abilità essenziali, estranee al campo sanitario.

Valutazioni del Consiglio

La ricorrente ha sostenuto che la revoca comportasse la cessazione della materia del contendere e, al contempo, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, poiché il superamento dell’atto era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

Il Consiglio ha ritenuto fondato tale assunto, conformemente all’orientamento delle Sezioni riunite richiamato nel parere n. 32 dell’11 gennaio 2022. La revoca e la sostituzione dell’atto hanno fatto venire meno l’oggetto della controversia e l’interesse a una pronuncia sui motivi di illegittimità dedotti.

Conclusioni

Il parere ha quindi ritenuto che:

  • fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
  • fosse assorbita l’istanza cautelare;
  • fosse restituito alla ricorrente, a cura della Regione Siciliana, l’importo del contributo unificato versato.

Il Consiglio non ha esaminato nel merito le censure relative alla competenza statale in materia di professioni, alla tutela delle professioni sanitarie della riabilitazione, al sistema nazionale di certificazione delle competenze e ai vizi di istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEsami di abilitazione
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionaliIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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