Cassazione Penale, Sentenza n. 25992/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in truffa (fatto del 19/09/2019), deducendo: 1) incompetenza territoriale perché la somma era accreditata su una carta Genius collegata a un conto con IBAN aperto a Frascati (pertanto la competenza sarebbe del Tribunale di Velletri); 2) vizio di motivazione e insufficiente prova in quanto l'unico elemento che collegherebbe l'imputato alla truffa sarebbe la titolarità della carta, senza altri elementi probatori che dimostrino il suo coinvolgimento; 3) omissione di motivazione circa il contributo personale e la qualificazione del concorso di persone; 4) censura sull'applicazione della recidiva reiterata e mancata motivazione circa l'aumento di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (incompetenza territoriale). Ha affermato che la ricarica sulla carta Genius collegata a un conto con IBAN è assimilabile a un bonifico bancario: il momento di perfezionamento del reato va individuato nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto mediante la riscossione della somma, non nel luogo in cui l'ordinante ha disposto il pagamento. Nel caso di specie il luogo di riscossione era individuabile (Frascati), pertanto non si poteva applicare il criterio suppletivo dell'art. 9 c.p.p. La competenza è stata quindi ritenuta del Tribunale di Velletri. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri. Le altre censure sono rimaste assorbite e non esaminate.
Norme richiamate
art. 8 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla determinazione della competenza territoriale per il luogo in cui il reato è stato consumato; la difesa aveva invocato criteri di competenza legati al luogo di collegamento dello strumento di pagamento
art. 9 cod. proc. pen.
Prevede criteri suppletivi per la competenza territoriale quando non è individuabile il luogo di consumazione; la Corte ha escluso il ricorso a questo criterio perché nella fattispecie il luogo di riscossione era determinabile
art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle regole di competenza territoriale; la difesa aveva invocato la norma per spostare la competenza
art. 61 n. 5 cod. pen.
Aggravante che era stata esclusa in sede di merito; citata nel quadro delle valutazioni sulla qualificazione e sulla pena
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Norma relativa agli elementi essenziali della motivazione; il ricorrente contestava insufficiente motivazione in ordine alla riferibilità soggettiva della condotta
art. 99 cod. pen.
Norma sulle recidive; la difesa aveva censurato l'applicazione della recidiva reiterata per mancata motivazione basata sui dati concreti
principio di diritto formulato dalla Corte
La Corte afferma che il pagamento mediante carta ricaricabile collegata a conto corrente con IBAN è assimilabile a un bonifico: il momento dell'ordine di pagamento non coincide con la ricezione della somma da parte dell'accipiens e il luogo di consumazione è il luogo fisico in cui è aperto il conto destinatario (luogo di possibile riscossione).
Massime di principio
- Quando il pagamento illecito avviene mediante carta ricaricabile collegata a un conto con IBAN, l'operazione va trattata come un bonifico: la competenza territoriale si determina nel luogo in cui il profitto viene riscosso (sede della filiale dove è acceso il conto destinatario), non nel luogo da cui è stato disposto il pagamento.
- Se il luogo di riscossione del profitto è individuabile fisicamente, non si ricorre ai criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p.; viceversa, se il pagamento è dematerializzato e il luogo non è determinabile, si applicano i criteri suppletivi.
- La mera titolarità di una carta o conto non è, di per sé, prova sufficiente per attribuire la responsabilità penale: è necessario acquisire elementi probatori che colleghino concretamente l'imputato all'attività fraudolenta (contatti, ruoli, comunicazioni, prove di ricezione e prelievo).
- In caso di contestazione di recidiva o aggravanti, il giudice deve motivare puntualmente la valutazione sulla base di dati concreti relativi al precedente penale; l'assenza di un'adeguata motivazione può essere censurata in sede di legittimità.
- Il rigetto di altri motivi può rimanere non esaminato se la Corte accoglie un motivo decisivo (es. incompetenza territoriale), con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio alla sede competente.
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