Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26795/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, nei confronti della contribuente, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in relazione a un atto di conferimento di beni in un trust. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la debenza delle imposte in misura proporzionale, ritenendo che il trust integrasse la costituzione di un vincolo di destinazione di natura liberale e che il momento impositivo coincidesse con il conferimento dei beni al trust, in quanto sufficiente a determinare la segregazione patrimoniale. La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 47, 48 e 49, d.l. 262/2006, nonché degli artt. 1 e 10 d.lgs. 347/1990 e dell'art. 1 della relativa tariffa, sostenendo che il conferimento non aveva comportato alcun trasferimento effettivo di ricchezza né alcun arricchimento stabile del beneficiario, ma solo un'efficacia segregante, con conseguente insussistenza del presupposto per l'imposizione proporzionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto superato l'orientamento che considerava la costituzione del trust come autonomo presupposto impositivo per le imposte indirette in misura proporzionale e ha applicato il più recente indirizzo secondo cui, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, come anche dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, occorre un effettivo trasferimento di ricchezza, stabile e non meramente strumentale. Poiché nell'atto di istituzione e nell'atto di dotazione del trust non vi è, di regola, un trasferimento imponibile in senso sostanziale, tali atti sono fiscalmente neutri o tassabili in misura fissa; l'imposizione proporzionale può eventualmente rilevare solo al momento dell'attribuzione finale al beneficiario, se e in quanto realizzi un effettivo arricchimento. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo e annullamento dell'atto impugnato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come vizio di legittimità per violazione di legge da parte del giudice di merito

  • art. 2, commi 47, 48 e 49, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262

    la Corte lo legge in coerenza con il presupposto del reale trasferimento di ricchezza; la mera costituzione del vincolo di destinazione non basta, di per sé, a fondare un'autonoma imposta

  • art. 1 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    richiamato quale parametro per le imposte ipotecaria e catastale, che presuppongono un trasferimento rilevante ai fini impositivi

  • art. 10 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    l'atto di dotazione del trust è neutro e può essere tassato in misura fissa quando non comporta trasferimento di proprietà

  • art. 1 della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    richiamato per affermare la tassazione fissa degli atti non traslativi

  • art. 53 Cost.

    la capacità contributiva richiede un effettivo e ragionevole indice di ricchezza; senza trasferimento stabile non vi è presupposto per l'imposizione proporzionale

  • legge 16 ottobre 1989, n. 364

    legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust, richiamata per qualificare il trust come istituto con funzione segregativa e strumentale

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato quanto alla notificazione del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 2740 c.c.

    richiamato in relazione alla segregazione patrimoniale e alla separatezza dei beni nel trust

Massime di principio

  • Nei trust, ai fini delle imposte indirette, non è sufficiente la mera apposizione del vincolo di destinazione: occorre un effettivo trasferimento di ricchezza, stabile e non meramente strumentale, per integrare il presupposto dell'imposta proporzionale.
  • L'atto istitutivo del trust e l'atto di dotazione patrimoniale sono, di regola, fiscalmente neutrali rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni e, per registro, ipotecaria e catastale, assoggettabili solo a tassazione in misura fissa se non determinano un reale spostamento patrimoniale.
  • La capacità contributiva ex art. 53 Cost. impone che il tributo sia ancorato a un indice oggettivo di ricchezza: nel trust tale indice non coincide con la segregazione dei beni, ma eventualmente con l'attribuzione finale al beneficiario.
  • Ai fini della tassazione del trust, il momento fiscalmente rilevante non è l'istituzione del vincolo, bensì l'eventuale attribuzione definitiva dei beni al beneficiario, quando si realizzi un effettivo arricchimento.
  • L'interpretazione dell'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 deve essere letta in continuità con il sistema dell'imposta sulle successioni e donazioni, che resta fondato sul trasferimento reale di beni o diritti e non sulla sola segregazione patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.