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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33356/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia riguarda la rivendica del casotto più meridionale, accessibile dal terrazzo del quarto piano di un fabbricato in Salerno, asseritamente appartenuto al dante causa comune delle parti e poi trasmesso per successione. In primo grado la domanda di rivendica e risarcimento era stata rigettata; in appello la domanda era stata nuovamente respinta, ma per ragioni diverse: la Corte territoriale aveva ritenuto che l'attrice non avesse provato di essere erede del de cuius e di avere accettato l'eredità, nonostante fosse stato prodotto un atto di divisione tra gli eredi del 1981. La ricorrente ha impugnato sia la sentenza resa nel giudizio di revocazione, sia la precedente sentenza di appello, deducendo: 1) per la revocazione, la violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e delle norme sulla rivendica e sulla divisione ereditaria, sostenendo che la Corte d'appello aveva riconosciuto l'errore di percezione sul documento del 26.3.1981 ma ne aveva erroneamente escluso la decisività, applicando in realtà il regime probatorio della petitio hereditatis invece di quello della rivendica; 2) contro la sentenza di merito, la violazione dell'art. 167 c.p.c. e degli artt. 476 e 2697 c.c., per non avere la Corte considerato la mancata contestazione della qualità di erede e dell'accettazione dell'eredità; 3) la nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per motivazione apparente e apodittica sul punto della qualità di erede e dell'accettazione ereditaria. La ricorrente ha sostenuto che, in presenza di un comune dante causa e di un titolo di provenienza già accertato, non le incombeva la prova negativa dell'uscita del bene dal patrimonio del de cuius, mentre tale onere gravava sulla controparte che eccepiva la perdita della proprietà per cessione a terzi o per acquisto a titolo originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla revocazione, osservando che il documento del 26.3.1981, benché non esaminato dalla Corte territoriale nel giudizio di appello, era decisivo ai fini dell'accertamento della qualità di erede e dell'accettazione dell'eredità; soprattutto, ha censurato l'impostazione della Corte d'appello che aveva preteso dalla rivendicante la prova che il bene non fosse uscito dal patrimonio del de cuius, mentre in una controversia di rivendica con dante causa comune e bene già riconosciuto appartenere al de cuius l'onere di provare l'eventuale uscita del bene dal patrimonio familiare grava sulla parte che lo eccepisce. Ha inoltre accolto i motivi secondo e terzo contro la sentenza di merito, rilevando la violazione del principio di non contestazione sulla qualità di erede e sull'accettazione dell'eredità, nonché la motivazione meramente apparente della decisione che aveva escluso tali circostanze. Conseguentemente ha cassato entrambe le sentenze impugnate e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di percezione su un documento ritualmente prodotto può integrare il vizio revocatorio se il documento è decisivo; la decisività va valutata correttamente e non può essere esclusa applicando un diverso regime probatorio.

  • art. 948 c.c.

    Nell'azione di rivendicazione, la prova della proprietà va commisurata alle concrete difese del convenuto e non può tradursi nell'imposizione all'attore della prova negativa dell'altrui causa di perdita della proprietà.

  • art. 762 c.c.

    La mancata inclusione di un bene in un atto di divisione non equivale di per sé a prova della sua uscita dalla massa ereditaria; l'ordinamento prevede il supplemento di divisione.

  • art. 1350 c.c.

    I trasferimenti immobiliari richiedono la forma scritta; l'attribuzione della proprietà per compensazione o per approvazione assembleare del progetto non può supplire ai requisiti formali richiesti.

  • art. 167 c.p.c.

    La mancata specifica contestazione di fatti allegati nella citazione rileva ai fini della loro considerazione come non contestati.

  • art. 476 c.c.

    L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dal compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare, incluso l'esercizio dell'azione di rivendica in qualità di erede.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico di chi allega il fatto costitutivo o l'eccezione; nel caso concreto, non spettava alla rivendicante provare la mancata fuoriuscita del bene dal patrimonio del de cuius.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente quando è meramente assertiva e non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e comprensibile.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione, quando sia già accertata la provenienza del bene da un dante causa comune, l'attore non deve dimostrare la prova negativa della mancata successiva alienazione del bene; se il convenuto sostiene che il bene sia uscito dal patrimonio dell'originario titolare, deve provarlo lui.
  • La mancata menzione di un bene in un atto di divisione ereditaria non prova, da sola, che il bene sia stato escluso dalla massa ereditaria o trasferito a terzi; occorre un accertamento positivo e non meramente presuntivo.
  • La qualità di erede e l'accettazione dell'eredità, quando dedotte e non specificamente contestate, non possono essere negate senza adeguata considerazione del principio di non contestazione e del contenuto degli atti ritualmente prodotti.
  • L'accettazione tacita dell'eredità può risultare anche dall'esercizio di un'azione giudiziaria incompatibile con la volontà di rinunciare, come la rivendica proposta in qualità di erede.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o a una diversa qualificazione del materiale probatorio senza spiegare perché il documento prodotto non sia decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoDivisione ereditariaCollazione
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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