Cassazione Civile, Sentenza n. 14498/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata sanzionata con ordinanza-ingiunzione per avere messo a disposizione nel proprio bar un apparecchio "totem" dotato di dispositivo per l'inserimento di banconote e connesso telematicamente a piattaforme di gioco a distanza gestite da soggetti privi di concessione. L'Ufficio dei Monopoli irrogò la sanzione fissa di €20.000 ai sensi dell'art. 1, comma 923, L. n. 208/2015 per violazione dell'art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012. In prima battuta il Tribunale di Ferrara aveva accolto l'opposizione della Bimbati ritenendo applicabile l'art. 110, comma 9 TULPS; la Corte d'Appello di Bologna riformò invece il Tribunale e confermò l'applicazione della sanzione fissa di €20.000. La ricorrente propose ricorso per cassazione contestando la qualificazione della fattispecie e la compatibilità costituzionale della sanzione fissa e, in particolare, la sua indifferenziata e non graduabile applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: tra il deposito del ricorso e l'udienza è intervenuta una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 104/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater D.L. n. 158/2012 e dell'art. 1, comma 923 L. n. 208/2015 nella parte in cui prevedono la sanzione fissa di €20.000, nonché l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'Agenzia. La Cassazione ha, comunque, esaminato il motivo principale ai fini della cosiddetta "soccombenza virtuale" e ha ritenuto fondato il rilievo di illegittimità costituzionale, ma ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione (pur rimarcando che la condanna alle spese nei giudizi di merito è venuta meno per il venir meno delle sentenze di merito). Inoltre la Corte ha escluso l'imposizione del c.d. "doppio contributo unificato" al ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012 (conv. L. n. 189/2012)
art. 7, comma 3-quater, D.L. 13/09/2012, n. 158, conv. con mod. L. 8/11/2012, n. 189
La norma vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono il collegamento a siti di gioco online; la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte collegata alla sanzione fissa, ritenendo la disciplina eccessivamente ampia e indiscriminata, in violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
art. 1, comma 923, L. n. 208/2015
art. 1, comma 923, Legge 28/12/2015, n. 208 (sanzione amministrativa fissa €20.000)
Prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria fissa di €20.000 per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater; la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la previsione della sanzione fissa per la sua indifferenziata applicazione e sproporzione rispetto agli interessi bilanciati.
art. 110, comma 9, TULPS
art. 110, comma 9, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Il Tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina sanzionatoria del TULPS per apparecchi da intrattenimento; la Corte d'Appello e successivamente l'analisi costituzionale hanno, però, considerato la fattispecie nel più ampio quadro della normativa sul gioco a distanza e della sanzione fissa introdotta dalla legge di stabilità.
Costituzione italiana, art. 3
Richiamata per il principio di ragionevolezza e di uguaglianza: la Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma censurata violasse tale principio perché accomunava condotte con diverso grado di offensività e impediva una graduazione della sanzione.
Altre disposizioni costituzionali e sovranazionali richiamate
artt. 25, 41, 42, 117 Cost.; art. 1 Protocollo Addizionale CEDU; artt. 16 e 17 Carta dei Diritti Fondamentali UE
Tali norme sono state invocate nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha considerato anche il bilanciamento con la libertà d'impresa e la necessità di rispettare i parametri di proporzionalità ex giurisprudenza UE.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
C-517/20 OL; C-3/17 Sporting Odds; C-260/04; Placanica (riunite C-338/04 ecc.); C-685/15 Online Games; C-390/12 Pfleger
La Corte Costituzionale si è richiamata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui le restrizioni in materia di gioco d'azzardo sono ammesse ma devono rispettare il principio di proporzionalità; occorre verificare l'effettiva efficacia della misura restrittiva rispetto agli obiettivi perseguiti.
Massime di principio
- Una sanzione amministrativa fissa e non graduabile, che colpisce in modo indistinto condotte di diverso grado di offensività (es. uso occasionale vs. gestione permanente), può essere ritenuta incostituzionale per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
- La mera messa a disposizione di terminali collegati a piattaforme di gioco online può integrare un illecito amministrativo, ma la qualificazione giuridica e la misura della sanzione devono consentire una valutazione della gravità concreta della condotta.
- In presenza di norme restrittive in materia di gioco a distanza occorre valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione: gli Stati possono limitare l'offerta di gioco ma le misure devono essere proporzionate ed efficaci rispetto agli obiettivi di tutela della salute pubblica e contrasto alla criminalità.
- Se, durante il procedimento di impugnazione, viene a mancare l'interesse (ad es. per annullamento del provvedimento o per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata), il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse; resta possibile, tuttavia, accertare la "soccombenza virtuale" per la regolazione delle spese.
- In casi simili, le spese di lite in Cassazione possono essere compensate quando la decisione di merito è venuta meno per sopravvenuta illiceità normativa o per annullamento amministrativo, anche se il motivo di diritto del ricorso risulterebbe fondato.
- Per gli operatori commerciali: è consigliabile documentare l'effettivo impiego e la natura degli apparecchi (occasionali, dimostrativi, disattivati) e cooperare nell'accertamento per limitare responsabilità soggettive e favorire una graduazione della sanzione.
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