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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14498/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata sanzionata con ordinanza-ingiunzione per avere messo a disposizione nel proprio bar un apparecchio "totem" dotato di dispositivo per l'inserimento di banconote e connesso telematicamente a piattaforme di gioco a distanza gestite da soggetti privi di concessione. L'Ufficio dei Monopoli irrogò la sanzione fissa di €20.000 ai sensi dell'art. 1, comma 923, L. n. 208/2015 per violazione dell'art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012. In prima battuta il Tribunale di Ferrara aveva accolto l'opposizione della Bimbati ritenendo applicabile l'art. 110, comma 9 TULPS; la Corte d'Appello di Bologna riformò invece il Tribunale e confermò l'applicazione della sanzione fissa di €20.000. La ricorrente propose ricorso per cassazione contestando la qualificazione della fattispecie e la compatibilità costituzionale della sanzione fissa e, in particolare, la sua indifferenziata e non graduabile applicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: tra il deposito del ricorso e l'udienza è intervenuta una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 104/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater D.L. n. 158/2012 e dell'art. 1, comma 923 L. n. 208/2015 nella parte in cui prevedono la sanzione fissa di €20.000, nonché l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'Agenzia. La Cassazione ha, comunque, esaminato il motivo principale ai fini della cosiddetta "soccombenza virtuale" e ha ritenuto fondato il rilievo di illegittimità costituzionale, ma ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione (pur rimarcando che la condanna alle spese nei giudizi di merito è venuta meno per il venir meno delle sentenze di merito). Inoltre la Corte ha escluso l'imposizione del c.d. "doppio contributo unificato" al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012 (conv. L. n. 189/2012)

    art. 7, comma 3-quater, D.L. 13/09/2012, n. 158, conv. con mod. L. 8/11/2012, n. 189

    La norma vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono il collegamento a siti di gioco online; la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte collegata alla sanzione fissa, ritenendo la disciplina eccessivamente ampia e indiscriminata, in violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

  • art. 1, comma 923, L. n. 208/2015

    art. 1, comma 923, Legge 28/12/2015, n. 208 (sanzione amministrativa fissa €20.000)

    Prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria fissa di €20.000 per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater; la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la previsione della sanzione fissa per la sua indifferenziata applicazione e sproporzione rispetto agli interessi bilanciati.

  • art. 110, comma 9, TULPS

    art. 110, comma 9, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il Tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina sanzionatoria del TULPS per apparecchi da intrattenimento; la Corte d'Appello e successivamente l'analisi costituzionale hanno, però, considerato la fattispecie nel più ampio quadro della normativa sul gioco a distanza e della sanzione fissa introdotta dalla legge di stabilità.

  • Costituzione italiana, art. 3

    Richiamata per il principio di ragionevolezza e di uguaglianza: la Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma censurata violasse tale principio perché accomunava condotte con diverso grado di offensività e impediva una graduazione della sanzione.

  • Altre disposizioni costituzionali e sovranazionali richiamate

    artt. 25, 41, 42, 117 Cost.; art. 1 Protocollo Addizionale CEDU; artt. 16 e 17 Carta dei Diritti Fondamentali UE

    Tali norme sono state invocate nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha considerato anche il bilanciamento con la libertà d'impresa e la necessità di rispettare i parametri di proporzionalità ex giurisprudenza UE.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

    C-517/20 OL; C-3/17 Sporting Odds; C-260/04; Placanica (riunite C-338/04 ecc.); C-685/15 Online Games; C-390/12 Pfleger

    La Corte Costituzionale si è richiamata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui le restrizioni in materia di gioco d'azzardo sono ammesse ma devono rispettare il principio di proporzionalità; occorre verificare l'effettiva efficacia della misura restrittiva rispetto agli obiettivi perseguiti.

Massime di principio

  • Una sanzione amministrativa fissa e non graduabile, che colpisce in modo indistinto condotte di diverso grado di offensività (es. uso occasionale vs. gestione permanente), può essere ritenuta incostituzionale per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
  • La mera messa a disposizione di terminali collegati a piattaforme di gioco online può integrare un illecito amministrativo, ma la qualificazione giuridica e la misura della sanzione devono consentire una valutazione della gravità concreta della condotta.
  • In presenza di norme restrittive in materia di gioco a distanza occorre valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione: gli Stati possono limitare l'offerta di gioco ma le misure devono essere proporzionate ed efficaci rispetto agli obiettivi di tutela della salute pubblica e contrasto alla criminalità.
  • Se, durante il procedimento di impugnazione, viene a mancare l'interesse (ad es. per annullamento del provvedimento o per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata), il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse; resta possibile, tuttavia, accertare la "soccombenza virtuale" per la regolazione delle spese.
  • In casi simili, le spese di lite in Cassazione possono essere compensate quando la decisione di merito è venuta meno per sopravvenuta illiceità normativa o per annullamento amministrativo, anche se il motivo di diritto del ricorso risulterebbe fondato.
  • Per gli operatori commerciali: è consigliabile documentare l'effettivo impiego e la natura degli apparecchi (occasionali, dimostrativi, disattivati) e cooperare nell'accertamento per limitare responsabilità soggettive e favorire una graduazione della sanzione.

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