Cassazione Penale, Sentenza n. 29743/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cascio impugnava la sentenza d'appello denunciando: 1) mancata adeguata valutazione della deposizione del teste Rizzo e, in concreto, la violazione del requisito del dolo specifico relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000); 2) vizio di motivazione e carenza nella valutazione delle questioni relative alla sospensione condizionale della pena, alla confisca e al riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) errori nella dosimetria della pena e nella mancata motivazione del diniego delle attenuanti (artt. 62-bis, 132, 133, 163 e 165 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la censura sulla deposizione di Rizzo fosse generica e non dimostrativa dell'incompatibilità con il convincimento della Corte territoriale; il ricorrente non ha adempiuto all'onere di autosufficienza non depositando la trascrizione integrale della deposizione; molti motivi di appello erano formulati in modo aspecifico o manifestamente infondati (perdita di interesse all'impugnazione); il diniego della sospensione condizionale era motivato dalla sussistenza di precedenti ostativi (art. 164 c.p.); la confisca era stata adeguatamente motivata dal Tribunale e il ricorso non aveva specificato le ragioni della doglianza; il diniego delle attenuanti generiche era corretto in assenza di specifica indicazione di elementi positivi da parte della difesa; la dosimetria rientrava nei criteri di legge. Condanna del ricorrente alle spese e pagamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 2
Riferimento al delitto fiscale relativo all'uso di documentazione per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che il dolo di evasione fosse adeguatamente desumibile dal quadro probatorio complessivo (disconoscimento delle fatture e indagini di polizia giudiziaria).
cod. proc. pen., art. 125
Norma sulla produzione degli atti e autosufficienza dell'impugnazione: la Corte ha richiamato l'onere di depositare le prove documentali integrali (es. trascrizioni testimonianze) quando il motivo si fonda su dichiarazioni rese dai testi.
cod. proc. pen., art. 192
Norma sulle prove testimoniali; la Corte ha richiesto che le deposizioni utilizzate in ricorso siano rese autosufficienti tramite deposito integrale, non la mera riportazione parziale.
cod. proc. pen., art. 530 comma 2
Riferimento alle pronunce di assoluzione o condanna e motivazione: invocata nella censura sulla motivazione ma la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale.
cod. proc. pen., art. 533
Norma procedurale richiamata in tema di impugnazioni; utilizzata nella prospettazione di vizi di motivazione ma senza effetto favorevole al ricorrente.
cod. proc. pen., art. 546 comma 1 lett. e)
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i principi di inammissibilità per motivi manifestamente infondati o carenti di interesse.
cod. pen., art. 62-bis
Regola sul riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di particolari elementi di non punibilità attenuanti: la Corte ha ricordato che il richiedente deve indicare elementi positivi concreti; in loro assenza il richiamo alla mancanza di elementi favorevoli è una motivazione sufficiente per il rigetto.
cod. pen., art. 132
Principi generali sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la metodica seguita dal Tribunale nella dosimetria.
cod. pen., art. 133
Criteri di graduazione della pena e motivazione della quantità: la Corte ha confermato che non è necessaria motivazione dettagliata quando la pena inflitta è sotto la media edittale purché il calcolo sia conforme alle regole (calcolo della media non dimezzando il massimo ma come indicato dalla giurisprudenza).
cod. pen., art. 163
Riferimento alle misure cautelari e sanzioni patrimoniali in genere nel contesto del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla confisca.
cod. pen., art. 165
Norma sulle misure accessorie e sanzioni correlate: usata nel ragionamento complessivo sul trattamento sanzionatorio.
cod. pen., art. 164, comma 2, n. 1
Prevede motivi ostativi alla sospensione condizionale della pena (prevedibile richiamo ai precedenti penali): la Corte ha ritenuto legittimo il diniego basato sui precedenti ostativi rilevati dal Tribunale.
Massime di principio
- Se si deduce l'innocenza o la mancanza del dolo sulla base di una deposizione, è necessario depositare in ricorso la trascrizione integrale della deposizione per soddisfare il principio di autosufficienza e permettere alla Corte di valutare l'estrinsecazione probatoria.
- Una censura generica che non indichi quale elemento probatorio contraddice puntualmente la motivazione della sentenza è destinata a essere dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione dell'incidenza decisiva dell'elemento contestato.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena quando il Tribunale ha richiamato precedenti ostativi occorre nella impugnazione confrontarsi espressamente con quella motivazione e indicare fatti o documenti che dimostrino l'inesistenza o l'irrilevanza dei precedenti; la mera affermazione aspecifica non è sufficiente.
- La contestazione della confisca richiede un'attacco motivato e puntuale alla determinazione dell'ammontare o al criterio applicato dal giudice; una censura apodittica priva di riferimenti non supera il controllo di legittimità.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche l'onere spetta alla difesa che deve indicare gli elementi concreti e positivi su cui il giudice possa fondare la riduzione; in mancanza, il richiamo alla non esistenza di elementi positivi è sufficiente come motivazione del rigetto.
- Nella dosimetria della pena, l'applicazione di una pena sotto la media edittale non richiede sempre una motivazione analitica se il calcolo è conforme ai criteri giurisprudenziali e la motivazione di base (minimo edittale, aumenti o diminuzioni applicate) è chiara.
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