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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29743/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cascio impugnava la sentenza d'appello denunciando: 1) mancata adeguata valutazione della deposizione del teste Rizzo e, in concreto, la violazione del requisito del dolo specifico relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000); 2) vizio di motivazione e carenza nella valutazione delle questioni relative alla sospensione condizionale della pena, alla confisca e al riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) errori nella dosimetria della pena e nella mancata motivazione del diniego delle attenuanti (artt. 62-bis, 132, 133, 163 e 165 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la censura sulla deposizione di Rizzo fosse generica e non dimostrativa dell'incompatibilità con il convincimento della Corte territoriale; il ricorrente non ha adempiuto all'onere di autosufficienza non depositando la trascrizione integrale della deposizione; molti motivi di appello erano formulati in modo aspecifico o manifestamente infondati (perdita di interesse all'impugnazione); il diniego della sospensione condizionale era motivato dalla sussistenza di precedenti ostativi (art. 164 c.p.); la confisca era stata adeguatamente motivata dal Tribunale e il ricorso non aveva specificato le ragioni della doglianza; il diniego delle attenuanti generiche era corretto in assenza di specifica indicazione di elementi positivi da parte della difesa; la dosimetria rientrava nei criteri di legge. Condanna del ricorrente alle spese e pagamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    Riferimento al delitto fiscale relativo all'uso di documentazione per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che il dolo di evasione fosse adeguatamente desumibile dal quadro probatorio complessivo (disconoscimento delle fatture e indagini di polizia giudiziaria).

  • cod. proc. pen., art. 125

    Norma sulla produzione degli atti e autosufficienza dell'impugnazione: la Corte ha richiamato l'onere di depositare le prove documentali integrali (es. trascrizioni testimonianze) quando il motivo si fonda su dichiarazioni rese dai testi.

  • cod. proc. pen., art. 192

    Norma sulle prove testimoniali; la Corte ha richiesto che le deposizioni utilizzate in ricorso siano rese autosufficienti tramite deposito integrale, non la mera riportazione parziale.

  • cod. proc. pen., art. 530 comma 2

    Riferimento alle pronunce di assoluzione o condanna e motivazione: invocata nella censura sulla motivazione ma la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale.

  • cod. proc. pen., art. 533

    Norma procedurale richiamata in tema di impugnazioni; utilizzata nella prospettazione di vizi di motivazione ma senza effetto favorevole al ricorrente.

  • cod. proc. pen., art. 546 comma 1 lett. e)

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i principi di inammissibilità per motivi manifestamente infondati o carenti di interesse.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Regola sul riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di particolari elementi di non punibilità attenuanti: la Corte ha ricordato che il richiedente deve indicare elementi positivi concreti; in loro assenza il richiamo alla mancanza di elementi favorevoli è una motivazione sufficiente per il rigetto.

  • cod. pen., art. 132

    Principi generali sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la metodica seguita dal Tribunale nella dosimetria.

  • cod. pen., art. 133

    Criteri di graduazione della pena e motivazione della quantità: la Corte ha confermato che non è necessaria motivazione dettagliata quando la pena inflitta è sotto la media edittale purché il calcolo sia conforme alle regole (calcolo della media non dimezzando il massimo ma come indicato dalla giurisprudenza).

  • cod. pen., art. 163

    Riferimento alle misure cautelari e sanzioni patrimoniali in genere nel contesto del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla confisca.

  • cod. pen., art. 165

    Norma sulle misure accessorie e sanzioni correlate: usata nel ragionamento complessivo sul trattamento sanzionatorio.

  • cod. pen., art. 164, comma 2, n. 1

    Prevede motivi ostativi alla sospensione condizionale della pena (prevedibile richiamo ai precedenti penali): la Corte ha ritenuto legittimo il diniego basato sui precedenti ostativi rilevati dal Tribunale.

Massime di principio

  • Se si deduce l'innocenza o la mancanza del dolo sulla base di una deposizione, è necessario depositare in ricorso la trascrizione integrale della deposizione per soddisfare il principio di autosufficienza e permettere alla Corte di valutare l'estrinsecazione probatoria.
  • Una censura generica che non indichi quale elemento probatorio contraddice puntualmente la motivazione della sentenza è destinata a essere dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione dell'incidenza decisiva dell'elemento contestato.
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena quando il Tribunale ha richiamato precedenti ostativi occorre nella impugnazione confrontarsi espressamente con quella motivazione e indicare fatti o documenti che dimostrino l'inesistenza o l'irrilevanza dei precedenti; la mera affermazione aspecifica non è sufficiente.
  • La contestazione della confisca richiede un'attacco motivato e puntuale alla determinazione dell'ammontare o al criterio applicato dal giudice; una censura apodittica priva di riferimenti non supera il controllo di legittimità.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche l'onere spetta alla difesa che deve indicare gli elementi concreti e positivi su cui il giudice possa fondare la riduzione; in mancanza, il richiamo alla non esistenza di elementi positivi è sufficiente come motivazione del rigetto.
  • Nella dosimetria della pena, l'applicazione di una pena sotto la media edittale non richiede sempre una motivazione analitica se il calcolo è conforme ai criteri giurisprudenziali e la motivazione di base (minimo edittale, aumenti o diminuzioni applicate) è chiara.

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