Sentenza n. 11008/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta plenaria del 21 febbraio 2024 di conferimento di tredici posti (aumentati a diciotto) di Consigliere presso la Corte di Cassazione – settore penale, pubblicata con nota n. 626 del 19.01.2023 (Fasc. n. 18/CD/2023); - della proposta della III Commissione del CSM di conferimento di tredici posti (aumentati a diciotto) di Consigliere presso la Corte di Cassazione - settore penale (Fasc. n. 18/CD/2023); - ove occorrer possa, dell''''art. 78 della circ. n. 13778/2014, dei Capi III, IV e V della circ. P28652/2008, dei verbali della procedura, degli atti della Commissione Tecnica, della proposta della III Commissione e della nota del CSM del 18 gennaio 2023 recante “Criteri ed indicazioni in vista dell''''espletamento dei prossimi concorsi per funzioni di legittimità”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi: (a) gli atti, la relazione e il parere conclusivo della Commissione Tecnica di cui all''''art. 12 comma 13 d.lgs. n. 160/2006 e alle circolari CSM P.28652 del 18 novembre 2008 e n. 13788 del 24 luglio 2014; (b) i verbali delle sedute della predetta Commissione Tecnica, della III Commissione e del Plenum del 21 febbraio 2024; in particolar modo, il verbale della Commissione Tecnica del 30 novembre 2023; - in via gradata, della circ. n. 13778/2014, della circ. P28652/2008, della nota del CSM del 18 gennaio 2023 e di tutti gli atti della procedura per le ragioni esposte nell''''ultimo motivo di ricorso e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 giugno 2024: - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 maggio 2024 nella quale è stata decisa la correzione errore materiale della delibera inerente alla copertura di 13 posti di consigliere settore penale della Corte di cassazione (pubblicati con bollettino n. 626 del 19 gennaio 2023); - della nota prot. P9544 del 16 maggio 2024 con la quale la predetta delibera è stata comunicata agli uffici giudiziari; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, in particolare la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta plenaria del 21 febbraio 2024 di conferimento di tredici posti (aumentati a diciotto) di Consigliere presso la Corte di Cassazione - settore penale (Fasc. n. 18/CD/2023).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalla ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti del CSM né sono stati scrutinati i motivi di ricorso o i motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione delle circostanze del giudizio.
Atto impugnato: Deliberazione del CSM del 21 febbraio 2024 di conferimento di posti di consigliere presso la Corte di cassazione, settore penale, nonché gli atti della relativa procedura e la successiva delibera di correzione di errore materiale del 15 maggio 2024
Esito
Favorevole al resistente (CSM e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Plenum del CSM del 21 febbraio 2024, la proposta della III Commissione e gli ulteriori atti della procedura concernente il conferimento di tredici posti, successivamente aumentati a diciotto, di consigliere presso la Corte di cassazione, settore penale. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la delibera del 15 maggio 2024 di correzione di errore materiale e la relativa nota di comunicazione. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 19 marzo 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, per le ragioni indicate negli atti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a fronte della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente manifestata dalla ricorrente.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando sia manifestata dalla parte ricorrente e risulti dagli atti del giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non comporta una pronuncia sulla legittimità sostanziale degli atti impugnati.
- In caso di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra tutte le parti quando il giudice ravvisi circostanze giustificative.
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