Cassazione Civile, Ordinanza n. 19239/2025 del 13/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da due opposizioni a precetto promosse da un ex coniuge contro due atti di precetto notificatigli dall'ex moglie per crediti di mantenimento derivanti, rispettivamente, da verbale di separazione e da sentenza di divorzio. L'opponente contestava in via principale la nullità formale dei precetti e, in subordine, sosteneva l'estinzione dei crediti azionati per compensazione con controcrediti a suo favore derivanti da una sentenza di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che aveva posto a carico dell'ex moglie un conguaglio divisionale e un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile. Il tribunale aveva ritenuto infondate le censure formali ma aveva accolto la compensazione, dichiarando estinti, in tutto o in parte, i crediti da mantenimento e l'impossibilità per l'ex moglie di procedere esecutivamente. In appello la creditrice aveva dedotto, tra l'altro, che il credito per conguaglio non fosse più quello originario, perché già azionato in una procedura esecutiva immobiliare e dunque ridotto alle sole somme residue, oltre a eccepire l'inammissibilità/invalidità della domanda di compensazione, la mancata quantificazione del residuo, il ne bis in idem e l'impossibilità della compensazione in presenza di un controcredito contestato. La Corte d'appello aveva accolto il gravame ritenendo, sulla base del contenuto di un successivo atto di precetto, che il credito per conguaglio non fosse sussistente perché condizionato a un trasferimento immobiliare non verificatosi, e che fosse compensabile solo il credito per indennità di occupazione. Il ricorrente ha quindi denunciato: 1) violazione degli artt. 480 c.p.c., 2729, 2730, 2735 e 1355 c.c., oltre a vizio di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe attribuito impropriamente valore confessoriamente vincolante al contenuto dell'atto di precetto e non avrebbe spiegato il ragionamento giuridico seguito; 2) violazione degli artt. 720 e 728 c.c. e degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., perché il conguaglio divisionale non è subordinato all'effettivo trasferimento della proprietà ed è credito certo, liquido ed esigibile, dunque idoneo alla compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, nella divisione con assegnazione dell'immobile e conguaglio ex art. 720 c.c., l'obbligo di pagamento del conguaglio serve solo a perequare i valori delle quote e non costituisce condizione di efficacia della sentenza divisionale, a differenza di quanto avviene nella sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Pertanto il credito da conguaglio non può dirsi inesistente o non esigibile per il solo fatto che non sia avvenuto il trasferimento del bene assegnato. Inoltre, il contenuto del precetto richiamato dalla Corte d'appello non aveva valore di confessione del venir meno del credito, trattandosi della mera trascrizione del dispositivo della sentenza divisionale, titolo esecutivo azionabile dopo il passaggio in giudicato. Manca dunque una motivazione giuridicamente adeguata per escludere la compensabilità del credito da conguaglio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 480 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta invalidità/lettura del precetto.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello.
art. 2729 c.c.
Invocato dal ricorrente per contestare l'uso presuntivo o interpretativo dell'atto di precetto.
art. 2730 c.c.
Richiamato in tema di confessione, esclusa dalla Corte nel caso dell'atto di precetto.
art. 2735 c.c.
Richiamato in tema di confessione giudiziale/extragiudiziale, ritenuta non configurabile nella specie.
art. 1355 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di una condizione sospensiva del credito.
art. 720 c.c.
La sentenza divisionale con assegnazione e conguaglio ha funzione perequativa tra quote; il pagamento del conguaglio non è condizione di efficacia della divisione.
art. 728 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di conguagli nella divisione.
art. 1241 c.c.
Richiamato per la disciplina della compensazione legale/giudiziale.
art. 1242 c.c.
Richiamato per la compensazione tra crediti reciproci.
art. 1243 c.c.
Richiamato per la compensazione giudiziale e la valutazione del controcredito.
art. 2932 c.c.
Usato in comparazione per distinguere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. dalla sentenza divisionale.
Massime di principio
- Nella divisione con attribuzione di un bene a un condividente e previsione di conguaglio, l'obbligo di pagamento del conguaglio ha natura perequativa e non condiziona l'efficacia della sentenza di divisione.
- Il credito da conguaglio derivante da una sentenza divisionale è, in sé, azionabile come normale credito e non può essere escluso dalla compensazione solo perché il trasferimento materiale o patrimoniale del bene non si sia ancora realizzato.
- Un atto di precetto che si limiti a trascrivere il dispositivo di una sentenza non assume, per ciò solo, valore confessorio del venir meno o della non esigibilità del credito azionato.
- Per negare la compensabilità di un controcredito già risultante da titolo giudiziale occorre una motivazione giuridica specifica e puntuale; non è sufficiente richiamare in modo apodittico un preteso mancato trasferimento o un preteso riconoscimento contenuto nel precetto.
- La distinzione tra sentenza divisionale e sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è decisiva: nel primo caso il mancato pagamento del conguaglio non incide sull'efficacia della decisione, nel secondo il pagamento della controprestazione può incidere sull'attuazione del risultato traslativo.
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