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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24141/2020 del 30/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Cassa impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva esteso l'obbligo di restituzione dei contributi versati dall'avv. Luigi Corradi anche ai contributi integrativi e aveva fissato la decorrenza degli interessi dalla data della domanda amministrativa del 19.8.2011 anziché dalla data di effettivo versamento dei contributi. Gli eredi hanno proposto ricorso incidentale lamentando che gli interessi dovessero decorrere dal momento del pagamento dei contributi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della Cassa, ritenendo fondato il motivo che denunciava l'erronea estensione dell'obbligo di restituzione ai contributi integrativi: tali contributi sono collegati all'esercizio della prestazione professionale e alla solidarietà intercategoriale e, secondo la giurisprudenza richiamata, non sono soggetti a restituzione. Per contro, il ricorso incidentale degli eredi è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione valutazioni di fatto (in particolare la mancata prova della malafede della Cassa) non sindacabili in sede di legittimità; la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la liquidazione delle spese di cassazione. È stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11, L. n. 576/1980

    La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui l'obbligo previsto dalla normativa previdenziale è strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell'iscrizione; ne consegue che il contributo integrativo, collegato all'effettivo esercizio professionale e alla solidarietà intercategoriale, non è soggetto a restituzione

  • art. 22, L. n. 576/1980

    Richiamata come parte della disciplina normativa che regola l'iscrizione e i relativi effetti previdenziali; la Corte l'ha valutata insieme ad altre norme per escludere l'obbligo di restituzione dei contributi integrativi

  • art. 2033 c.c.

    Applicato per affermare che, in caso di inesistenza del rapporto previdenziale (per illegittima iscrizione all'Albo per incompatibilità), il professionista ha diritto alla restituzione dei contributi versati; la Corte precisa però che tale rimedio si estende ai contributi soggettivi ma non ai contributi integrativi

  • art. 2, L. n. 319/1975 (comma richiamato)

    art. 2, comma 3 0, L. n. 319/1975 (citato nella sentenza)

    Richiamato per spiegare che l'attività svolta in situazione di incompatibilità non accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine comporta esclusivamente la preclusione all'iscrizione alla Cassa e l'impossibilità di valutare il periodo ai fini previdenziali, senza però escludere che l'attività possa essere stata effettivamente esercitata in conseguenza della mera iscrizione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per precisare i limiti del sindacato in sede di legittimità: le valutazioni di fatto del giudice di merito (ad es. accertamento della malafede o meno) non sono sindacabili se non nei ristretti casi previsti da questa norma

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dar atto della sussistenza dei presupposti processuali che impongono, ove dovuto, il versamento da parte dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Se l'iscrizione all'Albo è giudicata illegittima per incompatibilità, il giudice può disporre la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 2033 c.c., ma tale obbligo riguarda i contributi strettamente connessi alla posizione previdenziale (contributi "soggettivi") e, di regola, non si estende ai contributi integrativi destinati alla solidarietà intercategoriale
  • La qualificazione della natura dei contributi (soggettivi vs integrativi) è essenziale: i contributi integrativi, essendo collegati all'effettivo esercizio della prestazione, non sono normalmente rimborsabili se viene accertata l'inesistenza del rapporto previdenziale
  • La decorrenza degli interessi è questione che può dipendere da elementi di fatto (es. prova della malafede dell'accipiens); le valutazioni probatorie del giudice di merito su tali aspetti sono in linea di principio insindacabili in cassazione, salvo il ristretto sindacato previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • Per avere successo in sede di legittimità su questioni relative alla decorrenza degli interessi occorre basare il motivo su un errore di diritto o sulla omissione di un fatto decisivo per il giudizio, non sulla semplice diversa valutazione delle prove
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso di cassazione la causa viene rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame in diversa composizione, che dovrà anche decidere sulle spese e sugli eventuali oneri processuali residui

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