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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29950/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 23/11/2022 deducendo un'erronea applicazione dell'art. 581 c.p.p. nella formulazione introdotta dal d.lgs. n.150/2022, sostenendo che la decisione avrebbe applicato una norma non ancora entrata in vigore (la riforma si è collocata, secondo il rinvio normativo, con efficacia al 30/12/2022 a seguito del d.l. n.162/31.10.2022). In sostanza il ricorrente censurava la Corte di appello per avere fatto riferimento e applicato la riforma procedurale prima della sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che, pur avendo la decisione impugnata richiamato la riformulazione dell'art. 581 c.p.p. a seguito del d.lgs. n.150/2022, essa in realtà si era attenuta al consolidato orientamento di legittimità (richiamando il principio cristallizzato dalla novella) secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enunciano e non argomentano i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    richiamato nella riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022

    la Corte ha ritenuto che la riformulazione ha cristallizzato un orientamento di legittimità già consolidato, per cui l'inammissibilità per difetto di specificità degli atti di impugnazione si applica anche secondo i criteri già sviluppati dalla giurisprudenza.

  • d.lgs. n.150/2022

    riformulazione dell'art. 581 c.p.p.

    la Corte osserva che la novella ha recepito e fissato un orientamento giurisprudenziale costante; pertanto il riferimento alla novella non muta il principio sostanziale invocato per dichiarare l'inammissibilità.

  • decreto-legge n.162 del 31/10/2022

    richiamato come riferimento temporale per l'entrata in vigore della riforma (efficacia 30/12/2022)

    la Corte prende atto che la riforma non era ancora entrata in vigore alla data dell'ordinanza impugnata, ma sottolinea che la decisione impugnata si è conformata a un principio di diritto già consolidato.

  • Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268822 - 01)

    precedente di legittimità citato

    il principio richiamato è che l'appello (come il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Un'impugnazione deve enunciare e argomentare in modo specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato; la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità.
  • La specificità richiesta è proporzionale alla precisione con cui il provvedimento impugnato motiva le sue ragioni: più dettagliata è la motivazione del giudice di merito, più dettagliata deve essere la censura dell'impugnante.
  • Se si contesta l'applicazione di una norma recentemente riformata, verificare e documentare la data di entrata in vigore della riforma e dimostrare effettivamente l'applicazione retroattiva della norma, altrimenti la contestazione rischia di essere inammissibile o infondata.
  • Per evitare la declaratoria di inammissibilità è utile collegare ogni motivo dell'impugnazione ai singoli passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, spiegando perché ogni passaggio sarebbe erroneo sotto il profilo giuridico o fattuale.
  • La mancata osservanza dei requisiti di specificità può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; pertanto è importante curare la forma e il contenuto dei motivi di impugnazione.

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