Cassazione Penale, Sentenza n. 29950/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 23/11/2022 deducendo un'erronea applicazione dell'art. 581 c.p.p. nella formulazione introdotta dal d.lgs. n.150/2022, sostenendo che la decisione avrebbe applicato una norma non ancora entrata in vigore (la riforma si è collocata, secondo il rinvio normativo, con efficacia al 30/12/2022 a seguito del d.l. n.162/31.10.2022). In sostanza il ricorrente censurava la Corte di appello per avere fatto riferimento e applicato la riforma procedurale prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che, pur avendo la decisione impugnata richiamato la riformulazione dell'art. 581 c.p.p. a seguito del d.lgs. n.150/2022, essa in realtà si era attenuta al consolidato orientamento di legittimità (richiamando il principio cristallizzato dalla novella) secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enunciano e non argomentano i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
richiamato nella riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022
la Corte ha ritenuto che la riformulazione ha cristallizzato un orientamento di legittimità già consolidato, per cui l'inammissibilità per difetto di specificità degli atti di impugnazione si applica anche secondo i criteri già sviluppati dalla giurisprudenza.
d.lgs. n.150/2022
riformulazione dell'art. 581 c.p.p.
la Corte osserva che la novella ha recepito e fissato un orientamento giurisprudenziale costante; pertanto il riferimento alla novella non muta il principio sostanziale invocato per dichiarare l'inammissibilità.
decreto-legge n.162 del 31/10/2022
richiamato come riferimento temporale per l'entrata in vigore della riforma (efficacia 30/12/2022)
la Corte prende atto che la riforma non era ancora entrata in vigore alla data dell'ordinanza impugnata, ma sottolinea che la decisione impugnata si è conformata a un principio di diritto già consolidato.
Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268822 - 01)
precedente di legittimità citato
il principio richiamato è che l'appello (come il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Un'impugnazione deve enunciare e argomentare in modo specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato; la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità.
- La specificità richiesta è proporzionale alla precisione con cui il provvedimento impugnato motiva le sue ragioni: più dettagliata è la motivazione del giudice di merito, più dettagliata deve essere la censura dell'impugnante.
- Se si contesta l'applicazione di una norma recentemente riformata, verificare e documentare la data di entrata in vigore della riforma e dimostrare effettivamente l'applicazione retroattiva della norma, altrimenti la contestazione rischia di essere inammissibile o infondata.
- Per evitare la declaratoria di inammissibilità è utile collegare ogni motivo dell'impugnazione ai singoli passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, spiegando perché ogni passaggio sarebbe erroneo sotto il profilo giuridico o fattuale.
- La mancata osservanza dei requisiti di specificità può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; pertanto è importante curare la forma e il contenuto dei motivi di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →