Sentenza n. 845/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo civile divenuto definitivo, recante condanna dell'Unione al pagamento di somme in favore del Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (ente creditore)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell'Unione dei Casali, del decreto ingiuntivo n. 967/2019 del Tribunale di Cosenza, definitivamente confermato dalla sentenza n. 512/2022 e passato in giudicato. Il titolo giudiziario condannava l'Unione al pagamento di euro 141.779,62, oltre interessi, spese, diritti e onorari. Il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato al Commissario liquidatore dell'Unione di provvedere al pagamento, ai sensi dello Statuto dell'Unione. A seguito dell'ordinanza istruttoria, il Comune ha depositato copia dei titoli giudiziari notificati in forma esecutiva. L'Unione, pur evocata in giudizio, non si è costituita e non ha fornito prova dell'integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovata l'esistenza di un giudicato civile esecutivo e l'assenza di prova dell'integrale esecuzione da parte dell'amministrazione resistente. Ha dichiarato l'obbligo dell'Unione dei Casali di dare completa esecuzione al giudicato, detraendo quanto eventualmente già pagato, mediante pagamento delle somme ancora dovute. Ha assegnato all'Unione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Cosenza, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni decorrenti dall'istanza della parte ricorrente. L'eventuale compenso del Commissario ad acta sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. L'Unione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza, poiché l'amministrazione non aveva dato prova dell'integrale esecuzione del giudicato civile.
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.
art. 4, comma 7, dello Statuto dell'Unione dei Casali
La norma statutaria è richiamata quale fondamento della richiesta di intervento del Commissario liquidatore dell'Unione per l'adempimento delle obbligazioni dell'ente.
Massime di principio
- L'amministrazione destinataria di una decisione giurisdizionale passata in giudicato è tenuta a darvi integrale esecuzione, anche in assenza di contestazioni o deduzioni della parte resistente nel giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova dell'integrale adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione consente al giudice di ordinare il pagamento delle somme ancora dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per realizzare integralmente l'adempimento.
- Le spese e il compenso del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione rimasta inadempiente.
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