Sentenza n. 607/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7602/2023 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 14.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 16926/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7602/2023, concernente il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500 per la carta elettronica del docente, per complessivi euro 2.500, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 1° ottobre 2024 e l'amministrazione non aveva proposto impugnazione né dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo ulteriore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha accertato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l'inadempimento. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se interviene dopo l'insediamento del commissario, con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata è demandata al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma attribuisce al giudice amministrativo la cognizione dell'azione diretta a ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima dell'attivazione della tutela esecutiva; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'utilizzo dell'astreinte quale strumento di pressione sull'amministrazione inadempiente.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria può essere onerato di compiere tutti gli adempimenti contabili necessari al pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dello stanziamento o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, quale misura compulsiva distinta dagli accessori già dovuti, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione.
- La penalità di mora deve essere fissata secondo criteri di non manifesta iniquità e con un tetto massimo idoneo a impedirne la trasformazione in una forma di sproporzionata compensazione economica; nel caso esaminato il limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento permane un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché la penalità può cessare con l'adempimento spontaneo anche successivo all'insediamento del commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →