Cassazione Penale, Ordinanza n. 17806/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'istanza di detenzione domiciliare era originariamente non ammissibile perché proposta prima del decorso del triennio dalla revoca dell'affidamento in prova. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, quale sanzione per l'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona sottoposta a pena detentiva, con pene concorrenti in corso di espiazione, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Lecce la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha rigettato l'istanza; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando che il giudice della sorveglianza avrebbe fondato il diniego su una motivazione errata e su un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, nonostante la condotta asseritamente irreprensibile tenuta in istituto. La Corte non è entrata nel merito di tali censure, ritenendo il ricorso inammissibile perché la domanda di detenzione domiciliare era, sin dall'origine, non proponibile: alla data della richiesta non era decorso il termine triennale dalla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, avvenuta il 15 maggio 2024.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
La richiesta di detenzione domiciliare è stata ritenuta inammissibile in radice per difetto del presupposto temporale, poiché non era decorso il triennio dalla revoca dell'affidamento in prova.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'istanza di detenzione domiciliare è inammissibile quando sia proposta prima del decorso del termine legale che deve intercorrere dalla revoca di una precedente misura alternativa.
- Quando la domanda di accesso a un beneficio penitenziario è originariamente inammissibile, il ricorso per cassazione contro il rigetto è a sua volta inammissibile se non contesta utilmente tale presupposto ostativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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