Sentenza n. 810/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, sul riconoscimento della Carta docente e delle somme accessorie per rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, n. 98/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero ad accreditare complessivi euro 2.000,00, oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 agosto 2024 e, secondo la ricorrente, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero ha documentato che la sorte capitale, pari a euro 2.000,00, era stata accreditata il 16 gennaio 2026, prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 27 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda relativa alla corresponsione della sorte capitale, poiché l’importo di euro 2.000,00 era già stato accreditato prima della proposizione del ricorso. Ha invece accolto la domanda relativa alla completa esecuzione del giudicato quanto alle somme eventualmente dovute a titolo di rivalutazione o interessi sulla corresponsione tardiva. Rilevato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Sassari, la sua notificazione al Ministero il 26 agosto 2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo il potere di ordinare l’esecuzione e nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione statale è tenuta a completare l’esecuzione del provvedimento giudiziale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, in caso di incapienza dei fondi sui capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme al d.p.c.m. 28 novembre 2016, il fondamento normativo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la domanda relativa alla sorte capitale è inammissibile per difetto di interesse quando il pagamento sia stato integralmente eseguito prima della proposizione del ricorso; resta tuttavia procedibile la domanda concernente gli accessori eventualmente dovuti per il ritardo nell’adempimento.
- Il giudicato che condanna un’amministrazione statale al pagamento di somme deve essere eseguito entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può agire in ottemperanza.
- Quando il giudicato dispone il pagamento di interessi e dell’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi, l’accreditamento tardivo della sorte capitale non esaurisce l’obbligo conformativo dell’amministrazione, che deve provvedere anche alla liquidazione degli accessori dovuti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione.
- Il commissario ad acta, individuato in un dipendente dell’amministrazione debitrice, opera quale organo ausiliario del giudice e non ha diritto a un compenso aggiuntivo; in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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