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Sentenza

Sentenza del 08/01/2019 n. 67 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto euro 10.843,00 di imposta di registro, qualificando come caparre confirmatorie, e quindi tassando autonomamente, tre somme versate nell'ambito di un contratto preliminare di vendita immobiliare. Il contribuente sosteneva invece che tali somme fossero acconti sul prezzo, già assoggettati a IVA al momento della stipula del contratto definitivo, invocando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'art. 40 del DPR 131/1986. Dopo una precedente cassazione della sentenza favorevole al contribuente per motivazione apparente, il giudice del rinvio doveva accertare in modo rigoroso la comune volontà delle parti e la reale natura dei versamenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello in riassunzione e confermato la debenza dell'imposta di registro. Ha ritenuto decisiva la formulazione letterale del preliminare, nel quale i primi tre versamenti erano espressamente qualificati come caparra confirmatoria, mentre solo il saldo finale era collegato all'IVA. L'assenza di fatture e di addebito dell'IVA sui versamenti intermedi ha confermato che essi non erano acconti imponibili, ma caparre con funzione di garanzia e incentivo all'adempimento. Il successivo utilizzo delle somme per il pagamento del prezzo non ne modificava la natura originaria. Il contribuente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per il giudizio di rinvio e di euro 3.000,00 per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1385 del codice civile

    La caparra confirmatoria svolge funzione di garanzia e, in caso di regolare esecuzione, può essere imputata alla prestazione dovuta; in caso di inadempimento può essere trattenuta o restituita al doppio.

    La qualificazione come caparra dipende dalla funzione concretamente voluta dalle parti, che può comprendere sia una funzione di garanzia sia, successivamente, una funzione di imputazione al prezzo.

  • Art. 6 del DPR 633/1972

    I pagamenti anticipati del corrispettivo sono rilevanti ai fini IVA quando costituiscono acconti; la caparra, invece, diventa imponibile come prezzo solo se imputata al corrispettivo in occasione della cessione.

    Un versamento qualificato come acconto deve essere assoggettato a IVA e documentato con fattura; la caparra confirmatoria non costituisce di per sé un'operazione imponibile IVA.

  • Art. 10 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986

    Prevede una specifica imposizione per le caparre confirmatorie e per gli acconti di prezzo.

    La disciplina fiscale considera caparre e acconti come disposizioni autonome, con regimi impositivi distinti.

  • Art. 20 del DPR 131/1986

    L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrispondono il titolo o la forma apparente.

    L'amministrazione e il giudice devono verificare la sostanza giuridica dell'atto e la reale volontà negoziale, senza fermarsi al nomen iuris, pur attribuendo rilievo alla formulazione contrattuale.

  • Art. 21 del DPR 131/1986

    Le disposizioni contenute in un unico atto sono tassate separatamente quando non sussiste tra loro un nesso necessario.

    Le clausole relative a caparre e acconti possono essere assoggettate autonomamente a imposta quando hanno natura e funzione distinta.

  • Art. 40 del DPR 131/1986

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

    Il principio di alternatività opera quando l'operazione o il relativo pagamento costituisce effettivamente un'operazione imponibile IVA; non esclude l'imposta di registro propria della caparra confirmatoria, che non è un corrispettivo imponibile al momento del versamento.

  • Articoli 1362 e seguenti del codice civile

    Regole di interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti.

    La qualificazione fiscale dei versamenti richiede l'accertamento della comune volontà contrattuale, mediante interpretazione letterale, logica e complessiva dell'accordo.

Massime di principio

  • Quando un contratto preliminare qualifica espressamente una somma come caparra confirmatoria, tale qualificazione tende a essere considerata prevalente, salvo elementi oggettivi e univoci di segno contrario.
  • La caparra confirmatoria e l'acconto sul prezzo hanno natura fiscale diversa: l'acconto è un pagamento anticipato del corrispettivo ed è normalmente soggetto a IVA e fatturazione; la caparra ha funzione di garanzia e non è imponibile IVA al momento della dazione.
  • L'eventuale imputazione della caparra al prezzo nel contratto definitivo non trasforma automaticamente il versamento originario in un acconto: conta la funzione attribuita al momento della stipula del preliminare.
  • La mancata previsione dell'IVA sui versamenti intermedi, l'assenza di fatture e la previsione dell'IVA soltanto sul saldo finale costituiscono indizi rilevanti della natura di caparra.
  • Il pagamento dell'IVA sull'intero prezzo al momento del definitivo non è sufficiente, da solo, a escludere l'imposta di registro sulle caparre confirmatorie già versate.
  • Per applicare il principio di alternatività IVA-registro occorre dimostrare che il versamento contestato costituisca effettivamente un acconto imponibile IVA, non soltanto che sia stato successivamente computato nel prezzo finale.

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