Sentenza del 26/06/2015 n. 13269 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, sostenendo che la CTR avesse motivato in modo omesso o insufficiente sia sull'efficacia del giudicato esterno sia sull'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della sanzione IVA relativa al 1995. Secondo l'Agenzia, la sanzione avrebbe dovuto gravare sulla persona fisica autrice dell'illecito o, comunque, il giudice avrebbe dovuto applicare i principi affermati dalle Sezioni Unite sul giudicato esterno. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di una specifica richiesta di patrocinio all'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al patrocinio, chiarendo che l'Avvocatura dello Stato può rappresentare l'Agenzia in forza della legge, senza necessità di una speciale autorizzazione o di una richiesta di mandato ad causam per il singolo giudizio. Tuttavia, il motivo di ricorso era inammissibile perché mancava il necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.; inoltre, le censure riguardavano in realtà errori di diritto e non un vizio di motivazione, senza essere state formulate secondo il corretto parametro processuale. Il ricorso era anche privo di autosufficienza, poiché non indicava adeguatamente il destinatario dell'atto sanzionatorio, non trascriveva il provvedimento di irrogazione e la cartella e non descriveva compiutamente l'illecito e la norma sanzionatoria applicata. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole al Fallimento, con annullamento del ruolo e della cartella. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000 per compensi ed Euro 150 per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2, 5, 11 e 27
La CTR aveva ritenuto che, trattandosi di illecito contestato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, la sanzione dovesse essere riferita al soggetto giuridico responsabile secondo la disciplina applicabile al momento, e non alla persona fisica autore materiale dell'illecito secondo il nuovo sistema di responsabilità.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere denunciata ai sensi del n. 3, mentre il vizio motivazionale riguarda errori o lacune nella valutazione di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto non coerente il motivo dell'Agenzia, formalmente fondato sul n. 5 ma sostanzialmente diretto a contestare errori di diritto.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla norma era necessario formulare, per il vizio motivazionale, un chiaro momento di sintesi del fatto controverso e decisivo e, per le violazioni di legge, uno specifico quesito di diritto. La loro mancanza comportava l'inammissibilità del ricorso.
Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le censure e riportare o individuare specificamente gli atti e i documenti rilevanti. L'Agenzia non aveva trascritto né descritto adeguatamente gli atti sanzionatori e la cartella, impedendo alla Corte di verificare la questione.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, e R.D. n. 1611 del 1933, art. 43
Le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; quando ricorrono i presupposti di legge, la rappresentanza processuale deriva direttamente dalla disciplina normativa e non richiede una speciale autorizzazione per il singolo ricorso.
Art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione rientra l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, ma non del contratto o della convenzione interna di patrocinio tra amministrazione e Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale qualificare correttamente la censura: la violazione o errata interpretazione di una norma va dedotta come error in judicando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., mentre il vizio motivazionale riguarda esclusivamente specifiche carenze nella ricostruzione di fatti decisivi.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti rilevanti, il loro contenuto, il destinatario della sanzione, la norma applicata e il modo in cui tali elementi incidono sulla decisione.
- Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto o un momento di sintesi, la sua omissione può determinare l'inammissibilità anche se la questione appare ricostruibile dal corpo del motivo.
- Per contestare l'efficacia di un giudicato esterno non basta richiamare una precedente sentenza: occorre dimostrare l'identità della questione decisiva e dei limiti oggettivi del giudicato.
- In materia di sanzioni tributarie occorre distinguere la disciplina applicabile ratione temporis e verificare chi fosse il destinatario dell'atto sanzionatorio, senza presumere automaticamente la responsabilità della persona fisica o della società.
- La rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate da parte dell'Avvocatura dello Stato può derivare direttamente dalla legge; normalmente non è necessaria la produzione di una specifica convenzione o richiesta interna di patrocinio.
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