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Ordinanza

Ordinanza n. 7797/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202514428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova di capacità operativa e conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per vigili del fuoco

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito nelle prove di capacità operative del 25 settembre 2025, il conseguente decreto di esclusione e gli atti presupposti della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Sono stati contestati, tra gli altri, il bando e le disposizioni relative alla prova di capacità operativa, nella parte in cui prevedono che l'interruzione o il mancato superamento di uno dei moduli determini il non superamento dell'intera prova e l'esclusione dalla procedura, senza possibilità di ripetizione. Il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti, la riammissione con riserva e la convocazione a una sessione straordinaria, nonché il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. In precedenza, con ordinanza cautelare del 17 dicembre 2025, il TAR aveva disposto la riammissione alla procedura; in esecuzione di tale misura il ricorrente ha ripetuto la prova, superandola.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Considerato che il ricorrente, in esecuzione della precedente ordinanza cautelare, è stato riammesso alla procedura e ha superato la prova ripetuta, il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria, potenzialmente controinteressati rispetto all'esito della procedura. In ragione dell'elevato numero dei contraddittori, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa dei vincitori e degli idonei inseriti nella graduatoria. Il ricorrente dovrà adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'avvenuto adempimento entro i successivi dieci giorni. È stata confermata, nelle more, la riammissione con riserva al prosieguo della procedura ed è stata fissata la prosecuzione alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente ha proposto anche domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, subordinatamente, per equivalente; l'ordinanza non decide tale domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce uno dei fondamenti del provvedimento di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, anche nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione di una pluralità di soggetti collocati in una graduatoria, il giudice deve assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati prima della definizione della controversia.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, individuando modalità e termini idonei a garantire la conoscibilità del ricorso e del provvedimento.
  • L'esecuzione di una misura cautelare di riammissione e il superamento della prova ripetuta non definiscono automaticamente il giudizio di annullamento, quando restano da esaminare la legittimità degli atti impugnati e gli effetti conclusivi sulla procedura concorsuale.
  • La riammissione con riserva disposta in sede cautelare può essere confermata nelle more della prosecuzione del giudizio, senza anticipare la decisione sul merito della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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