Cassazione Penale, Sentenza n. 23837/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una imputata condannata in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in relazione a due società fallite facenti parte di un gruppo societario gestito insieme ad altri soggetti. In secondo grado era stata confermata la condanna di primo grado, con declaratoria di prescrizione per uno dei capi, esclusione di due specifiche condotte distrattive interne a un capo di imputazione e riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto otto motivi: genericità del capo d'imputazione e conseguente nullità; mancato rinvio dell'udienza preliminare per legittimo impedimento del difensore; erronea qualificazione giuridica delle condotte, che sarebbero state al più bancarotta semplice per difetto del dolo specifico; correlata omissione della declaratoria di prescrizione; travisamento della prova sulla querela presentata contro l'amministratore di fatto; difetto di dolo e insussistenza di un effettivo ruolo gestorio della ricorrente, che sarebbe stata mera amministratrice di diritto; dedotta conferma delle ragioni difensive per effetto dell'elisione di alcune condotte; mancata assoluzione anche in ragione della asserita scarsa offensività complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che i primi due non si confrontavano adeguatamente con la motivazione di merito, che la bancarotta per distrazione richiede dolo generico e non dolo specifico, e che le sentenze di merito avevano fornito una motivazione logica e completa sulla partecipazione effettiva della ricorrente alla gestione del gruppo e sulla fraudolenza delle operazioni distrattive. Ha inoltre ritenuto generiche, inedite o assorbite le ulteriori doglianze, respingendo anche la tesi della minore offensività complessiva.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare il perimetro della trattazione dei motivi di ricorso, che sono stati riassunti nei limiti strettamente necessari
art. 606 c.p.p.
richiamato come parametro dei vizi deducibili in cassazione e per escludere censure che mirano a una rivalutazione del fatto
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 216 r.d. n. 267 del 1942
la bancarotta fraudolenta per distrazione è stata ricondotta a dolo generico; non è necessario il dolo specifico invocato dalla difesa
art. 217 r.d. n. 267 del 1942
richiamato dalla difesa per sostenere la riqualificazione in bancarotta semplice, tesi disattesa
art. 216, comma 1, lett. a, r.d. n. 267 del 1942
la distrazione è stata qualificata come condotta punibile a titolo di dolo generico, consistente nella consapevole destinazione diversa del patrimonio sociale dalla garanzia dei creditori
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione integra un reato a dolo generico: non occorre provare la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo specifico fine di danneggiare i creditori, essendo sufficiente la volontaria destinazione dei beni sociali a finalità diverse da quelle di garanzia.
- La distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta dipende dalla natura e dalla finalità della condotta: le operazioni puramente imprudenti o di sorte, compiute nell'interesse dell'impresa, possono integrare la bancarotta semplice, mentre la condotta dolosamente orientata a interessi propri o di terzi estranei integra la bancarotta fraudolenta.
- L'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta può essere desunto da indici di fraudolenza emergenti dal complesso delle operazioni, specie se poste in essere in una fase di crisi patrimoniale già conclamata, come spostamenti ingiustificati di denaro e creazione di poste fittizie di bilancio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: il vizio di motivazione è configurabile solo se il giudice di merito ha omesso di esaminare elementi decisivi o li ha letti in modo manifestamente illogico, non quando il ricorrente proponga una ricostruzione alternativa più favorevole.
- La presenza di una gestione effettiva e paritetica della società può fondare la responsabilità per bancarotta anche dell'amministratore formale, quando il quadro probatorio dimostri un ruolo attivo nella direzione del gruppo e nella gestione delle scritture, senza che la mera formale intestazione dell'incarico escluda il concorso nella condotta.
- La sola presentazione di una querela contro un amministratore di fatto o la collaborazione successiva con gli organi della procedura non escludono, di per sé, la responsabilità per le pregresse condotte distrattive.
- La deduzione di nullità processuali o di vizi relativi alla gestione dell'udienza deve misurarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; le censure meramente reiterative o generiche sono inammissibili o manifestamente infondate.
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