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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21422/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Un socio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di somme qualificate come finanziamento soci, per un importo di euro 129.993,00 oltre accessori. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il credito fosse soggetto alla postergazione di cui all'art. 2467 c.c. perché il finanziamento era stato erogato in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, risultante dai bilanci. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che egli era uscito dalla società dopo una delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale, non avendo esercitato il diritto di opzione, e che il capitale era stato ricostituito con eliminazione delle perdite; 2) violazione dell'art. 2467 c.c., per non avere accertato se i presupposti della postergazione sussistessero anche al momento della domanda di restituzione; 3) violazione delle norme sull'interpretazione e sull'onere della prova e delle norme processuali in tema di esibizione, per avere la Corte invertito l'onere probatorio e ritenuto generica la richiesta di esibizione degli estratti conto bancari, nonché per non avere valorizzato i rimborsi effettuati ad altri soci negli anni precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse esaminato un fatto decisivo e controverso relativo alla delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale e alla possibile cessazione, al momento della decisione, delle condizioni di postergazione del credito. La Corte ha precisato che la perdita della qualità di socio non fa venir meno, di per sé, la postergazione del credito già sorto come postergato; tuttavia, se nel corso del tempo sono venute meno le condizioni di squilibrio patrimoniale che giustificano l'art. 2467 c.c., il credito torna esigibile. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini il materiale probatorio e accerti se permanga o meno la situazione di eccessivo squilibrio o di ragionevole conferimento rilevante ex art. 2467 c.c., provvedendo anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    La postergazione legale del credito del socio opera quando il finanziamento è concesso in presenza di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento; la regola incide sull'ordine di soddisfazione e permane finché permangono tali condizioni, ma il credito torna esigibile se esse cessano.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omessa pronuncia in senso tecnico, perché nessuna domanda o eccezione è stata del tutto pretermessa; il vizio rilevante è invece l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non alla mera insufficienza della motivazione.

  • art. 2441 c.c.

    Il mancato esercizio del diritto di opzione e la fuoriuscita del socio non eliminano automaticamente la postergazione del credito già sorto.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Richiamato solo per dare conto del rito seguito in appello nella formazione del verbale dell'udienza.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Citate nel terzo motivo come norme sull'interpretazione, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 2967 c.c.

    Citato nel terzo motivo come norma sull'onere della prova; la questione non è stata decisa nel merito perché il motivo è stato assorbito.

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    Citato nel terzo motivo in relazione alle richieste istruttorie e all'esibizione documentale; questione assorbita.

  • art. 187 c.p.c.

    Citato nel terzo motivo; nessuna specifica statuizione di merito perché assorbito.

  • art. 210 c.p.c.

    Citato nel terzo motivo in tema di ordine di esibizione; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Il credito del socio finanziatore concesso in condizioni di squilibrio ex art. 2467 c.c. resta originariamente un credito da finanziamento, non un apporto di capitale, ma subisce una postergazione legale nell'ordine di soddisfazione.
  • La postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. non viene meno automaticamente per la sola perdita della qualità di socio: ciò che rileva è se, al momento in cui si chiede il rimborso, persistano o meno le condizioni economico-patrimoniali che giustificano la postergazione.
  • Se nel corso del giudizio sopravviene il venir meno delle condizioni di eccessivo squilibrio patrimoniale o della ragionevolezza del conferimento, il credito del socio può tornare esigibile e il giudice può pronunciare condanna alla restituzione.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non coincide con la mera insufficienza argomentativa, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti.
  • Non è configurabile omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque preso posizione, anche implicitamente, sulla questione devoluta; la censura corretta, in tal caso, è quella relativa all'omesso esame del fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioRicorso per cassazione
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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