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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9476/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto gli arresti domiciliari per concorso nella detenzione di stupefacenti ai fini di cessione. La ricorrente deduce violazione di legge (artt. 309 e 314 c.p.p.) e carenza e illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza di patteggiamento del 03/12/2021 non sarebbe divenuta irrevocabile a suo carico (avendo proposto impugnazione), ma solo per il concorrente Cuppone Alessandro, pertanto non sussisterebbe motivo per dichiarare inammissibile il riesame e per escludere la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sopravvenuta pronuncia di condanna nel procedimento principale (anche mediante patteggiamento e anche se non definitiva) precluda la riproposizione, nell'ambito del procedimento incidentale cautelare, della questione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che emergano nuovi elementi di fatto o vi sia diversa contestazione del fatto. Ha altresì affermato che la sentenza di patteggiamento è rilevante e preclusiva perché equivale, per gli effetti rilevanti, alla sentenza di condanna (art. 445, comma 1-bis, richiamato), e perché con il patteggiamento l'imputato rinuncia a contestare la propria responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di procedimento e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente come norma pertinente alla impugnazione; la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo che la sopravvenuta pronuncia di patteggiamento precluda la riproposizione del tema della gravità indiziaria nel procedimento incidentale.

  • art. 314 c.p.p.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione invocata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che il patteggiamento e la pronuncia intervenuta generalmente escludano l'interesse dell'imputato ad esperire la procedura di riparazione, salvo eccezioni (nuovi elementi o diversa contestazione).

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza ex art. 444 è considerata, ai fini pratici e processuali, tale da incidere sulla procedura cautelare perché implica la rinuncia a contestare la responsabilità.

  • art. 445, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamato per l'equiparazione tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna: la Corte interpreta che, salvo esclusioni legislative, dalla pronuncia di patteggiamento discendono le stesse conseguenze penali rilevanti anche ai fini del riesame cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese di procedimento: la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta pronuncia di condanna nel procedimento principale (anche mediante patteggiamento e anche se non ancora irrevocabile) inibisce, di regola, la rinnovazione nel procedimento incidentale de libertate della valutazione della gravità indiziaria, salvo che emergano nuovi elementi di fatto o vi sia diversa contestazione del fatto.
  • La sentenza di patteggiamento produce effetti preclusivi simili a quelli di una sentenza di condanna ai fini della revisione della misura cautelare: chi concorda il patteggiamento implicitamente accetta il quadro indiziario sottostante e, quindi, di norma non ha interesse a contestare in sede di riesame gli stessi indizi.
  • La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) può risultare priva di interesse quando l'imputato abbia successivamente chiesto e ottenuto il patteggiamento sui fatti posti a base della misura cautelare, salvo che vi siano elementi nuovi che giustifichino la riapertura della questione.
  • Eccezioni alla preclusione esistono: il riesame o eventuali azioni successive sono ammessi se emergono fatti nuovi, prove sopravvenute o se la contestazione del fatto è sostanzialmente diversa rispetto a quella su cui si è fondato il patteggiamento/condanna.
  • L'irrilevanza della irrevocabilità della sentenza di patteggiamento (cioè il fatto che la condanna non sia definitiva) è superata dalla funzione di coerenza tra procedimento principale e procedimento cautelare: il giudice cautelare non deve contraddire il contenuto della pronuncia intervenuta nel processo principale, salvo le eccezioni sopra indicate.

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