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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione subita dal 20/08/2021 al 11/04/2022 a seguito di arresto per presunta violazione della sorveglianza speciale (art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011). Il ricorrente sosteneva che la nuova applicazione della misura di prevenzione non era stata preceduta dal necessario accertamento ex novo della pericolosità sociale e che non vi fosse alcun provvedimento impugnabile, per cui non avrebbe potuto esercitare rimedi giurisdizionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva negato l'indennizzo. Il giudice della riparazione aveva accertato che, sebbene il ricorrente avesse dimostrato la detenzione e la successiva assoluzione, sussisteva il presupposto ostativo previsto dall'art.314 cod.proc.pen. in quanto il Mammoli aveva violato unilateralmente le prescrizioni della sorveglianza speciale anziché attivare i rimedi disponibili (in particolare la richiesta di revoca ex art.11 d.lgs.159/2011). La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione sulla sussistenza di colpa grave/dolo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    Norma che sanziona la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale. La Corte richiama che, a seguito della giurisprudenza successiva, la violazione non è configurabile se non è stata effettuata la rivalutazione della pericolosità nel caso di sospensione per espiazione pena, ma ciò non legittima la sottrazione unilaterale alle prescrizioni.

  • art.314 cod.proc.pen.

    Prevede il presupposto ostativo all'indennizzo per ingiusta detenzione quando la condotta del richiedente costituisce causa o concausa per dolo o colpa grave. La Corte ha ritenuto applicabile tale ostacolo in presenza di violazione volontaria delle prescrizioni.

  • art.315 cod.proc.pen.

    Attribuisce alla Corte d'appello la cognizione delle domande di riparazione; richiamato per giustificare il ruolo del giudice della riparazione nell'accertamento dei fatti e dei presupposti ostativi.

  • art.11 d.lgs. n.159/2011

    Strumento procedurale idoneo per chiedere la revoca della misura di prevenzione. La Corte ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto avvalersene per contestare la legittimità della nuova esecuzione della sorveglianza speciale.

  • art.14, comma 2ter, d.lgs. n.159/2011 (introdotto dalla L. 17/10/2017, n.161)

    Introduce l'onere per il Tribunale di procedere a un nuovo esame della pericolosità sociale prima della prosecuzione della misura dopo una sospensione per espiazione pena; fondamento della pronuncia assolutoria sul piano penale quando tale rivalutazione non è stata effettuata.

  • Corte Cost., 2 dicembre 2013, n.291

    Affermò l'illegittimità dell'art.15 d.lgs.159/2011 nella parte che non obbligava a rivalutare la pericolosità al momento della nuova esecuzione della misura dopo sospensione per detenzione, spingendo per l'obbligo di valutazione da parte dell'organo applicante.

  • Sez. U, n.51407 del 21/06/2018 (M.)

    Principio secondo cui non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale quando l'esecuzione della misura era stata sospesa per lunga detenzione e non è stata effettuata la rivalutazione della pericolosità; da ciò discende che l'assenza di rivalutazione può esonerare da responsabilità penale ma non legittima la violazione unilaterale delle prescrizioni ai fini dell'indennizzo.

Massime di principio

  • Il procedimento per l'indennizzo per ingiusta detenzione richiede che il ricorrente provi la detenzione e l'esito favorevole (assoluzione); la parte resistente deve dimostrare dolo o colpa grave come causa o concausa dell'evento.
  • La mancanza di una rivalutazione della pericolosità, richiesta quando la misura di prevenzione è stata sospesa per espiazione pena, può impedire la configurabilità del reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, ma non autorizza il destinatario a violare unilateralmente le prescrizioni.
  • La sottrazione alle prescrizioni imposte da un provvedimento giurisdizionale può integrare colpa grave o dolo e costituire motivo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
  • Chi ritiene illegittima la nuova esecuzione di una misura di prevenzione deve utilizzare gli strumenti procedurali previsti (es. richiesta di revoca ex art.11 d.lgs.159/2011 o gli altri mezzi di impugnazione, se applicabili) anziché violare le prescrizioni, pena l'esclusione dall'indennizzo.
  • In caso di misure di prevenzione, è importante distinguere le conseguenze sul piano penale (eventuale non punibilità per mancata rivalutazione) da quelle sul piano civilistico/risarcitorio (ostacolo all'indennizzo per colpa grave del richiedente).

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