Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione subita dal 20/08/2021 al 11/04/2022 a seguito di arresto per presunta violazione della sorveglianza speciale (art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011). Il ricorrente sosteneva che la nuova applicazione della misura di prevenzione non era stata preceduta dal necessario accertamento ex novo della pericolosità sociale e che non vi fosse alcun provvedimento impugnabile, per cui non avrebbe potuto esercitare rimedi giurisdizionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva negato l'indennizzo. Il giudice della riparazione aveva accertato che, sebbene il ricorrente avesse dimostrato la detenzione e la successiva assoluzione, sussisteva il presupposto ostativo previsto dall'art.314 cod.proc.pen. in quanto il Mammoli aveva violato unilateralmente le prescrizioni della sorveglianza speciale anziché attivare i rimedi disponibili (in particolare la richiesta di revoca ex art.11 d.lgs.159/2011). La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione sulla sussistenza di colpa grave/dolo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011
Norma che sanziona la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale. La Corte richiama che, a seguito della giurisprudenza successiva, la violazione non è configurabile se non è stata effettuata la rivalutazione della pericolosità nel caso di sospensione per espiazione pena, ma ciò non legittima la sottrazione unilaterale alle prescrizioni.
art.314 cod.proc.pen.
Prevede il presupposto ostativo all'indennizzo per ingiusta detenzione quando la condotta del richiedente costituisce causa o concausa per dolo o colpa grave. La Corte ha ritenuto applicabile tale ostacolo in presenza di violazione volontaria delle prescrizioni.
art.315 cod.proc.pen.
Attribuisce alla Corte d'appello la cognizione delle domande di riparazione; richiamato per giustificare il ruolo del giudice della riparazione nell'accertamento dei fatti e dei presupposti ostativi.
art.11 d.lgs. n.159/2011
Strumento procedurale idoneo per chiedere la revoca della misura di prevenzione. La Corte ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto avvalersene per contestare la legittimità della nuova esecuzione della sorveglianza speciale.
art.14, comma 2ter, d.lgs. n.159/2011 (introdotto dalla L. 17/10/2017, n.161)
Introduce l'onere per il Tribunale di procedere a un nuovo esame della pericolosità sociale prima della prosecuzione della misura dopo una sospensione per espiazione pena; fondamento della pronuncia assolutoria sul piano penale quando tale rivalutazione non è stata effettuata.
Corte Cost., 2 dicembre 2013, n.291
Affermò l'illegittimità dell'art.15 d.lgs.159/2011 nella parte che non obbligava a rivalutare la pericolosità al momento della nuova esecuzione della misura dopo sospensione per detenzione, spingendo per l'obbligo di valutazione da parte dell'organo applicante.
Sez. U, n.51407 del 21/06/2018 (M.)
Principio secondo cui non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale quando l'esecuzione della misura era stata sospesa per lunga detenzione e non è stata effettuata la rivalutazione della pericolosità; da ciò discende che l'assenza di rivalutazione può esonerare da responsabilità penale ma non legittima la violazione unilaterale delle prescrizioni ai fini dell'indennizzo.
Massime di principio
- Il procedimento per l'indennizzo per ingiusta detenzione richiede che il ricorrente provi la detenzione e l'esito favorevole (assoluzione); la parte resistente deve dimostrare dolo o colpa grave come causa o concausa dell'evento.
- La mancanza di una rivalutazione della pericolosità, richiesta quando la misura di prevenzione è stata sospesa per espiazione pena, può impedire la configurabilità del reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, ma non autorizza il destinatario a violare unilateralmente le prescrizioni.
- La sottrazione alle prescrizioni imposte da un provvedimento giurisdizionale può integrare colpa grave o dolo e costituire motivo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
- Chi ritiene illegittima la nuova esecuzione di una misura di prevenzione deve utilizzare gli strumenti procedurali previsti (es. richiesta di revoca ex art.11 d.lgs.159/2011 o gli altri mezzi di impugnazione, se applicabili) anziché violare le prescrizioni, pena l'esclusione dall'indennizzo.
- In caso di misure di prevenzione, è importante distinguere le conseguenze sul piano penale (eventuale non punibilità per mancata rivalutazione) da quelle sul piano civilistico/risarcitorio (ostacolo all'indennizzo per colpa grave del richiedente).
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