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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16822/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice esecuzione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 7 novembre 2024 del Tribunale di Taranto con cui era stata riconosciuta solo in parte la continuazione tra reati oggetto di quattro sentenze indicate nell'istanza, avendo il giudice dell'esecuzione ravvisato due distinti gruppi di continuazione e non un unico vincolo per tutte le decisioni. La doglianza mirava a ottenere il riconoscimento di un solo disegno criminoso tra tutti i reati, deducendo in sostanza una diversa lettura del compendio desumibile dalle sentenze in esecuzione e contestando l'entità della pena pecuniaria. La Corte ha ritenuto le censure generiche e dirette a sovrapporre una lettura alternativa del materiale già valutato dal giudice dell'esecuzione, senza indicare elementi idonei a dimostrare che, sin dal primo reato, fosse stato programmato anche il successivo sviluppo criminoso, tenuto conto della distanza temporale, dei diversi luoghi e delle differenti modalità esecutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Taranto che, in tema di continuazione, aveva escluso un unico vincolo tra tutte le sentenze richiamate nell'istanza per mancanza di elementi da cui desumere una programmazione originaria, anche solo nelle linee generali, di tutti i reati successivi. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della censura relativa alla pena pecuniaria per difetto di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    programmazione, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Per il riconoscimento della continuazione occorre che il soggetto abbia programmato, sin dall'inizio, anche i reati successivi almeno nelle loro linee generali; la mera pluralità di fatti analoghi non basta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati richiede la prova di una preordinazione originaria comune, desumibile da elementi concreti e non meramente assertivi.
  • La distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi di consumazione e le differenti modalità esecutive possono essere indici ostativi alla configurabilità di un unico disegno criminoso.
  • Nel giudizio di legittimità, non è consentito proporre una mera rilettura alternativa del compendio valutato dal giudice dell'esecuzione quando la motivazione impugnata non sia manifestamente illogica.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche: doglianze generiche o non puntuali, specie sul trattamento sanzionatorio, conducono all'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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