Cassazione Penale, Ordinanza n. 30978/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'impugnazione, benché formalmente proposta come appello, dovesse essere trattata come ricorso per cassazione; tuttavia tutti i motivi erano meramente fattuali e quindi non scrutinabili in sede di legittimità. La sentenza assolutoria di primo grado è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ha impugnato la sentenza con cui il tribunale aveva assolto quattro imputati da vari episodi di furto. L'atto era stato proposto formalmente come appello, ma la corte territoriale lo ha qualificato come ricorso per cassazione, perché in tali casi l'appello non è consentito ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p. In cassazione, i motivi sono stati ritenuti tutti costruiti come censure di fatto, dunque non deducibili nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 593, comma 2, c.p.p.
esclude l'appello nei casi considerati, imponendo la qualificazione dell'atto come ricorso per cassazione
art. 606 c.p.p.
consente solo censure deducibili in sede di legittimità; sono inammissibili le doglianze strutturate come questioni di mero fatto
Massime di principio
- Quando l'impugnazione del pubblico ministero è proposta in un caso in cui l'appello non è consentito, l'atto va riqualificato come ricorso per cassazione.
- In sede di cassazione non sono deducibili motivi che sollecitano una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie, perché si tratta di censure di merito non consentite.
- Se tutti i motivi di ricorso si risolvono in doglianze di fatto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza riesame del merito della pronuncia assolutoria.
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