Sentenza n. 1441/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca parziale e rimodulazione della concessione di suolo pubblico della ricorrente e successiva concessione di parte degli spazi a un operatore commerciale controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca parziale della propria concessione di suolo pubblico e la concessione di parte delle aree a una società concorrente. Ha dedotto, quanto alla revoca, sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il Comune avrebbe perseguito l'obiettivo sostanziale di favorire la controinteressata anziché una reale riorganizzazione degli spazi. Ha lamentato la violazione dell'art. 12 del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, assumendo che la revoca fosse consentita solo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per adeguarsi a disposizioni normative sopravvenute. Ha inoltre contestato l'erronea applicazione del Codice della strada, della disciplina sulle barriere architettoniche, della normativa edilizia e di quella antincendio, sostenendo che la nuova fascia di transito di due metri fosse tecnicamente inadeguata e che l'assetto precedente fosse già conforme alle prescrizioni. Quanto alla concessione rilasciata alla controinteressata, ha dedotto la carenza dei requisiti urbanistici, l'eccessiva estensione dell'area concessa, violazioni del regolamento comunale e di un'ordinanza sindacale, nonché occupazioni abusive successive alla precedente sentenza del TAR. La controinteressata ha eccepito, tra l'altro, la carenza di interesse alla contestazione della propria concessione, una volta respinta l'impugnazione della revoca parziale.
La decisione
Il TAR ha respinto i primi tre motivi. Ha ritenuto che il Comune non avesse perseguito uno sviamento, ma avesse realizzato una complessiva riorganizzazione delle concessioni, diretta a eliminare sovrapposizioni, conformare gli spazi alle norme imperative e redistribuire le aree tra gli operatori interessati, bilanciando gli interessi pubblici e privati nell'esercizio della discrezionalità amministrativa. Ha interpretato l'art. 12 del regolamento comunale nel senso che il potere di revoca, sospensione o modifica non è limitato ai soli casi di sopravvenienze normative o di nuovi motivi di interesse pubblico, potendo essere esercitato anche per applicare correttamente norme preesistenti sulla base di una nuova e corretta esegesi. Ha ritenuto sufficiente, in ogni caso, il riferimento all'art. 20, comma 3, del Codice della strada, che impone di lasciare libera una zona di almeno due metri per la circolazione pedonale sui marciapiedi. Il parametro di 3,5 metri invocato dalla ricorrente riguarda invece le corsie di emergenza o gli accessi carrabili e non il transito pedonale in una piazza occupata da marciapiede. Il provvedimento è stato inoltre qualificato come plurimotivato: la presenza di almeno una motivazione autonoma, esente da vizi e idonea a sorreggere l'atto, è sufficiente a mantenerne la legittimità. La domanda di annullamento della concessione rilasciata alla controinteressata è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo il rigetto della domanda contro la revoca, l'eventuale annullamento della concessione concorrente non avrebbe consentito alla ricorrente di riottenere le aree, che sarebbero comunque rimaste sottratte alla sua disponibilità per le esigenze pubbliche accertate. La mera vicinitas tra esercizi concorrenti è stata ritenuta sufficiente, al più, per la legittimazione, ma non per dimostrare un interesse concreto, attuale e personale all'annullamento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre accessori, da dividersi tra il Comune e la controinteressata.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone per le aree mercatali
L’amministrazione può revocare, sospendere o modificare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
La disposizione consente di intervenire sui titoli concessori anche per applicare correttamente norme preesistenti sulla base di una nuova interpretazione, oltre che per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per sopravvenienze normative.
art. 20, comma 3, d.lgs. 285/1992
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
La prescrizione dei due metri per il transito pedonale sul marciapiede costituisce una valida autonoma ragione per la rimodulazione delle concessioni di suolo pubblico.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il giudice dichiara d'ufficio l'inammissibilità per carenza originaria di interesse e l'improcedibilità quando il difetto di interesse sopravviene nel corso del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse dal comportamento delle parti.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire richiede un vantaggio personale, concreto e attuale derivante dall'accoglimento della domanda.
Massime di principio
- Il potere di revocare, sospendere o modificare una concessione di suolo pubblico può essere esercitato non soltanto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per adeguarsi a nuove disposizioni di legge, ma anche per applicare correttamente norme preesistenti sulla base di una nuova e corretta interpretazione delle stesse, purché il provvedimento sia motivato e sorretto da un effettivo interesse pubblico.
- La riorganizzazione complessiva delle concessioni di suolo pubblico, finalizzata a eliminare sovrapposizioni, garantire il rispetto delle norme imperative e redistribuire ordinatamente gli spazi tra gli operatori interessati, non integra sviamento per il solo fatto che consenta a un altro privato di ottenere parte delle aree precedentemente assegnate al ricorrente.
- Un provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivi autonomi è legittimo quando almeno uno di tali motivi sia immune da vizi e sia di per sé idoneo a sorreggere la decisione.
- La prescrizione dell'art. 20, comma 3, del Codice della strada relativa alla permanenza di una zona libera di almeno due metri per il transito pedonale sui marciapiedi costituisce parametro autonomo per la rimodulazione delle concessioni; i diversi parametri dimensionali previsti per corsie di emergenza o accessi carrabili non sono automaticamente applicabili alle piazze destinate al transito pedonale.
- Quando il ricorrente impugna sia la revoca della propria concessione sia la successiva concessione rilasciata a un terzo, il rigetto della domanda contro la revoca può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla contestazione del titolo del terzo, se il suo eventuale annullamento non consentirebbe comunque al ricorrente di conseguire l'utilità concreta perseguita.
- La vicinitas può concorrere a dimostrare la legittimazione ad agire, ma non è di per sé sufficiente a provare l'interesse al ricorso, che richiede l'indicazione di un vantaggio personale, concreto e attuale conseguibile dall'annullamento.
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