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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32275/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso: Clan dei Casalesi). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, comma 3 e 273, comma 1 c.p.p.) per insufficienza dei gravi indizi: censura la possibile circolarità delle dichiarazioni dei collaboratori, la mancanza di riscontri esterni, presunte contraddizioni tra le dichiarazioni dei collaboratori D'Angelo e Lanza sulla estensione della reggenza, l'omessa considerazione di un precedente provvedimento cautelare su altri affiliati e l'inidoneità della vicenda estorsiva richiamata (Traettino) come elemento indiziario

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione diretta del materiale indiziario ma verifica la correttezza e la completezza della motivazione del giudice del merito. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame logica e priva di vizi: i collaboratori sono stati valutati attendibili (precisione, costanza, assenza di intenti calunniatori, autonomia delle dichiarazioni), escluso il rischio di circolarità in relazione alle dichiarazioni di Lanza, e considerate convergenti le indicazioni essenziali sull'investitura del ricorrente a reggente nel 2022. La vicenda estorsiva è stata ritenuta idonea come elemento di riscontro e il precedente di condanna del ricorrente è stato valutato come elemento ulteriore nel compendio probatorio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto contestato (associazione di tipo mafioso); la sentenza conferma che le indagini e le dichiarazioni dei collaboratori miravano ad accertare la partecipazione e la reggenza nell'ambito del clan

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al requisito dei gravi indizi di colpevolezza; il ricorrente denunciava vizio di motivazione ma la Corte ha valutato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato la consistenza degli indizi

  • art. 273, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo alla motivazione e alla necessità di fondare con gravi indizi le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame ha rispettato i canoni argomentativi richiesti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione applicata in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità; da essa è derivato l'obbligo del versamento in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Principio utilizzato per escludere la colpa grave della parte nel proporre il ricorso e per motivare la misura equitativa applicata (nessun elemento che dimostri colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità)

Massime di principio

  • In cassazione il giudizio riguarda la legittimità e la completezza della motivazione del giudice del merito: non è consentita una nuova valutazione diretta del materiale probatorio salvo che emerga una manifesta illogicità o omissione argomentativa
  • Per impugnare con successo una ordinanza cautelare in cassazione occorre indicare specifici vizi logico-giuridici nella motivazione (es. omissione di argomenti rilevanti, contraddizione manifesta), non solo proporre una diversa interpretazione dei fatti
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire gravidi indizi se valutate nel loro complesso e corroborate da elementi di riscontro esterni (presenza a riunioni, conversazioni, partecipazione ad appuntamenti), il che esclude il mero carattere circolare della prova quando sussistono elementi autonomi
  • Divergenze formali o differenze minime tra dichiarazioni di più collaboratori non sono necessariamente decisive se le affermazioni risultano concordi sugli elementi essenziali del fatto probandum
  • Vicende di natura estorsiva non formalmente già oggetto di provvedimenti cautelari possono comunque essere utilizzate come riscontro probatorio se offrono concreti elementi di collegamento con le dichiarazioni dei collaboratori
  • Una precedente condanna per lo stesso reato può essere valutata come elemento nel compendio probatorio per accertare la persistenza dell'adesione al sodalizio, purché inserita in una valutazione complessiva e non assunta come prova esclusiva

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