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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07247/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Un abbonato aveva agito contro la società calcistica sostenendo che, dopo aver sottoscritto l’abbonamento per una stagione, la società avesse ridotto il prezzo dei singoli biglietti delle partite in misura tale da rendere l’abbonamento economicamente meno conveniente e da frustrare il suo affidamento in un risparmio rispetto all’acquisto dei tagliandi partita per partita. In primo grado era stato riconosciuto un inadempimento contrattuale con condanna al pagamento di una somma. Il Tribunale, invece, aveva accolto l’appello della società, ritenendo che dall’abbonamento non derivasse né un diritto né un legittimo affidamento a un prezzo preferenziale futuro dei singoli biglietti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando anche l’omesso esame della questione della buona fede e della violazione degli artt. 1375 e 1440 c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, quali la campagna abbonamenti, il prezzo del primo biglietto e il preteso vantaggio economico delle stagioni precedenti; 3) violazione o falsa applicazione degli artt. 1375, 1440 e 1458 c.c., nonché dei principi di correttezza e del preteso squilibrio del sinallagma, sostenendo che la società avesse agito in mala fede e che il giudice dovesse intervenire correttivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non colpissero un vero vizio di motivazione, ma mirassero in sostanza a una nuova valutazione del merito e dei fatti, preclusa in cassazione. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva motivato in modo chiaro e autosufficiente, anche per relationem a precedenti conformi dello stesso ufficio, spiegando che l’abbonamento non attribuiva un diritto a mantenere in futuro la convenienza economica rispetto ai singoli biglietti e che la società poteva liberamente determinare il prezzo dei tagliandi. Condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente non è configurabile quando il giudice di merito espone in modo comprensibile le ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, ossia ai soli casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È sindacabile in cassazione la nullità della sentenza solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti, non mere argomentazioni o questioni giuridiche.

  • art. 1375 c.c.

    La censura di violazione della buona fede non può risolversi nella richiesta di una rivalutazione del merito e dei fatti già apprezzati dal giudice d’appello.

  • art. 1440 c.c.

    La pretesa di mala fede o di danno da comportamento scorretto deve confrontarsi con l’accertamento di fatto del giudice di merito, non potendo essere riproposta come diversa lettura dei fatti in cassazione.

  • art. 1458 c.c.

    Il richiamo alla risoluzione del contratto non è sufficiente se la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del sinallagma e dell’esito economico dell’operazione.

  • art. 1384 c.c.

    Il preteso potere correttivo del giudice non può essere invocato in modo astratto per sostituire una diversa valutazione di merito a quella compiuta dal giudice di appello.

  • art. 2 Cost.

    Il richiamo ai doveri di solidarietà non consente di superare i limiti del giudizio di legittimità né di introdurre una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è ammissibile anche mediante richiamo a precedenti di merito, purché il giudice ne verifichi la sovrapponibilità e ne renda comprensibili le ragioni di adesione.

  • art. 12 preleggi

    Il significato delle norme va ricostruito secondo i canoni ermeneutici generali richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito censurare la sentenza di merito trasformando la doglianza di motivazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o della convenienza economica dell’operazione contrattuale.
  • Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. sussiste solo quando la motivazione sia meramente apparente, mancante, perplessa o affetta da contrasti irriducibili; non basta che la parte ritenga più persuasiva un’altra lettura delle risultanze di causa.
  • L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso, non di argomenti, valutazioni o qualificazioni giuridiche.
  • La motivazione per relationem è legittima anche se rinvia a precedenti di merito, purché il giudice verifichi la pertinenza del precedente e ne faccia proprie, in modo comprensibile, le ragioni decisorie.
  • La sottoscrizione di un abbonamento non attribuisce, di per sé, un diritto a mantenere immutata la convenienza economica rispetto a future variazioni del prezzo dei singoli titoli di accesso, se tale aspettativa non risulta espressamente o implicitamente pattuita.
  • Le censure fondate su buona fede, correttezza, mala fede o squilibrio contrattuale devono confrontarsi con l’accertamento di fatto del giudice di merito e non possono essere utilizzate come veicolo per ottenere una rivalutazione del merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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